COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 216/LND del 9/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ZAGAROLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BONAFEDE ALESSIO (31.3.2018) E DEI CALCIATORI ABBAFATI FURIO (31.12.2017), FONTI ALESSIO (31.3.2012) E RICCI FABIO (31.12.2015) NONCHE’ DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI APPARTENENZA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 72 DEL 18.4.2013 (Gara: ATL. ZAGAROLO- ATL. MORENA del 14.4.2013 – Campionato di 3ª Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 216/LND del 9/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ZAGAROLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BONAFEDE ALESSIO (31.3.2018) E DEI CALCIATORI ABBAFATI FURIO (31.12.2017), FONTI ALESSIO (31.3.2012) E RICCI FABIO (31.12.2015) NONCHE’ DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI APPARTENENZA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 72 DEL 18.4.2013 (Gara: ATL. ZAGAROLO- ATL. MORENA del 14.4.2013 – Campionato di 3ª Categoria Roma) La Soc. ZAGAROLO asserisce che dopo l’espulsione del calciatore ABBAFATI, costui si limitava a chiedere spiegazioni all’arbitro senza comportamenti invasivi, lasciando poi il terreno di gioco e che a seguito di tale episodio il direttore di gara sospendeva momentaneamente l’incontro. Dopo tale decisione, sempre a detta della ricorrente, lo stesso arbitro veniva circondato da calciatori della Società che protestavano, ma veniva protetto da altri giocatori – tra i quali RICCI e FONTI – che lo scortavano fino agli spogliatoi; durante il tragitto, attorniato da chi protestava e da chi lo proteggeva, il direttore di gara sarebbe scivolato a terra ed involontariamente urtato dagli atleti presenti. A conclusione, la Soc. ATL. ZAGAROLO chiede un riesame delle squalifiche comminate ai tesserati come in titolo, ritenendosi estranei ai fatti, e la revoca dell’espulsione dal Campionato di appartenenza, come parimenti indicato in epigrafe. Ben altro scenario si presenta alla lettura degli atti ufficiali che, come ampliamente noto, costituiscono fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.). Infatti, dopo che l’ABBAFATI veniva espulso per un grave fallo di gioco, questi reagiva spingendo l’arbitro con la testa e rivolgendogli ripetute offese e minacce; il direttore di gara chiedeva la collaborazione del capitano FONTI e del calciatore CAPRI STUDER, i quali replicavano insultandolo ed assumendo un comportamento passivo. Dopo tali episodi, data la condotta estremamente minacciosa dei restanti calciatori della Soc. ATL. ZAGAROLO e dell’atteggiamento di indifferenza dei tesserati della Società avversaria che lo costringevano ad aggirarsi sul terreno di gioco per evitare ulteriori e più gravi conseguenze nei suoi confronti, l’arbitro decideva di porre fine anticipatamente all’incontro. Dopo tale decisione, il direttore di gara veniva attorniato da calciatori della Soc. ATL. ZAGAROLO che lo minacciavano e tra questi individuava, l’allenatore BONAFEDE ALESSIO, i calciatori FONTI ALESSIO e RICCI FABIO; mentre lasciava il terreno di giuoco, il direttore di gara veniva colpito ad un braccio da sputi lanciati dai sostenitori locali e il calciatore RICCI lo afferrava con forza al collo. Successivamente, nei pressi degli spogliatoi, un calciatore non identificato della Soc. ATL. ZAGAROLO colpiva l’arbitro con un pugno ad una spalla; l’ABBAFATI lo attingeva con un forte pugno alla testa causandogli intenso dolore e l’allenatore BONAFEDE lo colpiva con un violento calcio all’addome facendolo cadere a terra, dove veniva raggiunto da calci e pugni da parte di calciatori non identificati della Soc. ATL. ZAGAROLO. Il direttore di gara, lasciato l’impianto sportivo con l’ausilio della Forza Pubblica, si recava al Pronto Soccorso dove veniva refertato con dieci giorni di prognosi s,c, Tali episodi di inaudita violenza, oltre che a smentire nel modo più assoluto le labili doglianze della ricorrente, denotano comportamenti che minacciano le basi di una gara sportiva, dalchè è pienamente condivisibile la decisione del Giudice di prima istanza di escludere la Società ATL. ZAGAROLO dal campionato di competenza e sono parimenti adeguate le sanzioni a carico dei tesserati, compresa quella riguardante il capitano FONTI ALESSIO, in attesa che segnali i nominativi dei compagni di squadra non individuati che hanno colpito l’arbitro. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA di respingere il reclamo avanzato dalla Soc. ATL. ZAGAROLO e, per l’effetto, di confermare tutte le decisioni impugnate.La tassa reclamo va incamerata.
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