COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 216/LND del 9/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ZAGAROLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BONAFEDE ALESSIO (31.3.2018) E DEI CALCIATORI ABBAFATI FURIO (31.12.2017), FONTI ALESSIO (31.3.2012) E RICCI FABIO (31.12.2015) NONCHE’ DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI APPARTENENZA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 72 DEL 18.4.2013 (Gara: ATL. ZAGAROLO- ATL. MORENA del 14.4.2013 – Campionato di 3ª Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 216/LND del 9/5/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ZAGAROLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BONAFEDE ALESSIO (31.3.2018) E DEI
CALCIATORI ABBAFATI FURIO (31.12.2017), FONTI ALESSIO (31.3.2012) E RICCI FABIO
(31.12.2015) NONCHE’ DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI APPARTENENZA
ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON
C.U. N. 72 DEL 18.4.2013
(Gara: ATL. ZAGAROLO- ATL. MORENA del 14.4.2013 – Campionato di 3ª Categoria Roma)
La Soc. ZAGAROLO asserisce che dopo l’espulsione del calciatore ABBAFATI, costui si
limitava a chiedere spiegazioni all’arbitro senza comportamenti invasivi, lasciando poi il terreno di
gioco e che a seguito di tale episodio il direttore di gara sospendeva momentaneamente l’incontro.
Dopo tale decisione, sempre a detta della ricorrente, lo stesso arbitro veniva circondato da
calciatori della Società che protestavano, ma veniva protetto da altri giocatori – tra i quali RICCI e
FONTI – che lo scortavano fino agli spogliatoi;
durante il tragitto, attorniato da chi protestava e da chi lo proteggeva, il direttore di gara
sarebbe scivolato a terra ed involontariamente urtato dagli atleti presenti.
A conclusione, la Soc. ATL. ZAGAROLO chiede un riesame delle squalifiche comminate ai
tesserati come in titolo, ritenendosi estranei ai fatti, e la revoca dell’espulsione dal Campionato di
appartenenza, come parimenti indicato in epigrafe.
Ben altro scenario si presenta alla lettura degli atti ufficiali che, come ampliamente noto,
costituiscono fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.).
Infatti, dopo che l’ABBAFATI veniva espulso per un grave fallo di gioco, questi reagiva
spingendo l’arbitro con la testa e rivolgendogli ripetute offese e minacce; il direttore di gara
chiedeva la collaborazione del capitano FONTI e del calciatore CAPRI STUDER, i quali
replicavano insultandolo ed assumendo un comportamento passivo.
Dopo tali episodi, data la condotta estremamente minacciosa dei restanti calciatori della
Soc. ATL. ZAGAROLO e dell’atteggiamento di indifferenza dei tesserati della Società avversaria
che lo costringevano ad aggirarsi sul terreno di gioco per evitare ulteriori e più gravi conseguenze
nei suoi confronti, l’arbitro decideva di porre fine anticipatamente all’incontro.
Dopo tale decisione, il direttore di gara veniva attorniato da calciatori della Soc. ATL.
ZAGAROLO che lo minacciavano e tra questi individuava, l’allenatore BONAFEDE ALESSIO, i
calciatori FONTI ALESSIO e RICCI FABIO; mentre lasciava il terreno di giuoco, il direttore di gara
veniva colpito ad un braccio da sputi lanciati dai sostenitori locali e il calciatore RICCI lo afferrava
con forza al collo.
Successivamente, nei pressi degli spogliatoi, un calciatore non identificato della Soc. ATL.
ZAGAROLO colpiva l’arbitro con un pugno ad una spalla; l’ABBAFATI lo attingeva con un forte
pugno alla testa causandogli intenso dolore e l’allenatore BONAFEDE lo colpiva con un violento
calcio all’addome facendolo cadere a terra, dove veniva raggiunto da calci e pugni da parte di
calciatori non identificati della Soc. ATL. ZAGAROLO.
Il direttore di gara, lasciato l’impianto sportivo con l’ausilio della Forza Pubblica, si recava al
Pronto Soccorso dove veniva refertato con dieci giorni di prognosi s,c,
Tali episodi di inaudita violenza, oltre che a smentire nel modo più assoluto le labili
doglianze della ricorrente, denotano comportamenti che minacciano le basi di una gara sportiva,
dalchè è pienamente condivisibile la decisione del Giudice di prima istanza di escludere la Società
ATL. ZAGAROLO dal campionato di competenza e sono parimenti adeguate le sanzioni a carico
dei tesserati, compresa quella riguardante il capitano FONTI ALESSIO, in attesa che segnali i
nominativi dei compagni di squadra non individuati che hanno colpito l’arbitro.
Tanto premesso, questa Commissione
DELIBERA
di respingere il reclamo avanzato dalla Soc. ATL. ZAGAROLO e, per l’effetto, di confermare tutte
le decisioni impugnate.La tassa reclamo va incamerata.
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