COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 09/05/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 34 – Reclamo U.S. Legino 1910 avverso la squalifica del calciatore Simone Ravera per otto giornate. Gara Legino 1910 – Blue Orange Calcio del 14 aprile 2013 Campionato Prima Categoria C.U. n. 60 del 17 aprile 2013.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 09/05/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Prot. n. 34 - Reclamo U.S. Legino 1910 avverso la squalifica del calciatore Simone Ravera per otto giornate. Gara Legino 1910 - Blue Orange Calcio del 14 aprile 2013 Campionato Prima Categoria
C.U. n. 60 del 17 aprile 2013.
La Commissione Disciplinare,
etto il reclamo proposto dall’U.S. Legino 1910 avverso la squalifica per otto giornate inflitta al calciatore Simone Ravera, così motivata dal Giudice Sportivo: espulso al 17º del s.t. per grave fallo di gioco nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare teneva un comportamento gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara, spingendolo con violenza e proferendogli ripetutamente espressioni di grave minaccia alla vita del medesimo arbitro. Si posizionava davanti la porta dello spogliatoio arbitrale con l’intenzione di aspettarlo;
reso atto che, nei motivi del gravame, la società sostiene che il comportamento ingiurioso del Ravera era in parte conseguenza di quello tenuto nell’occasione dall’arbitro ma che comunque il calciatore non l’aveva minacciato perciò chiede una congrua riduzione della sanzione;
ricostruito l’episodio dagli atti ufficiali e rilevata la perfetta rispondenza con quanto riportato dal primo giudice nella sua declaratoria;
ricordato che il giudizio sportivo si incardina esclusivamente sulle risultanze ufficiali che, quando redatte in forma chiara e univoca, come nel caso di specie, rivestono carattere di prova assoluta non modificabile da interessate dichiarazioni di parte;
respinta quindi ogni contraria eccezione e ritenuta la sanzione inflitta in primo grado equa e appropriata all’infrazione commessa; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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