COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società FC REAL ROZZANO 2000 Camp. Juniores Prov. Gir. D Gara del 20-04-2013 tra Real Rozzano 2000 / Locate C.U. n. 38 della Delegazione di Milano datato 24-04-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società FC REAL ROZZANO 2000 Camp. Juniores Prov. Gir. D Gara del 20-04-2013 tra Real Rozzano 2000 / Locate C.U. n. 38 della Delegazione di Milano datato 24-04-2013 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società F.C. REAL ROZZANO 2000; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. N° 163 della F.I.G.C. In data 17-01-2013 trascritto sul C.U.n°44 datato 7-02-2013 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso il Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. Il 30-04-2013 come evidenziato dal fax alle ore 17,15 pertanto, oltre il termine regolamentare, visto che il provvedimento disciplinare del G.S. è stato pubblicato sul C.U.n° 38 della delegazione di Milano datato 24-04-2013 Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it