COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società DI PO VIMERCATESE Camp. 1° Categoria Gir. M gara del 21-04-2013 tra Di Po Vimercatese / Pessano con Bornago C.U. n. 61 del CRL datato 24-04-2013.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società DI PO VIMERCATESE Camp. 1° Categoria Gir. M
gara del 21-04-2013 tra Di Po Vimercatese / Pessano con Bornago
C.U. n. 61 del CRL datato 24-04-2013.
La società DI PO VIMERCATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato squalifica del calciatore MUSCIO Jonathan per 3 gare lamentando che non vi era stato alcun comportamento violente da parte dello stesso.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale emerge il MUSCIO ha colpito intenzionalmente con un calcio al volto un avversario. Alla luce di ciò merita di essere confermata la sanzione comminata allo stesso dal GS in applicazione degli abituali criteri di giudizio applicati da questa Commissione.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
il ricorso e conferma la delibera del GS.
Si dispone l’addebito della tassa se non già versata.
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