COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ATLETICO ROVELLASCA Camp. 2° Categoria Gir. G Gara del 21-04-2013 tra Erba / Atletico Rovellasca C.U. n. 41 della Delegazione di Como datato 26-04-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società ATLETICO ROVELLASCA Camp. 2° Categoria Gir. G
Gara del 21-04-2013 tra Erba / Atletico Rovellasca
C.U. n. 41 della Delegazione di Como datato 26-04-2013
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Atletico Rovellasca ; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U.n° 163 della F.I.G.C. In data 17-01-2013 trascritto sul C.U. n.44 datato 7-02-2013 del Comitato Regionale Lombardia , i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso il C.R.L. Il 29-04-2013 come evidenziato dal fax delle ore 9,05 pertanto, oltre il termine regolamentare, visto che il provvedimento disciplinare del G.S. è stato pubblicato sul C.U.n° 41 della delegazione di Como datato 26-04-2013
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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