COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società A.S.D. FOOTBALL SESTO 2012 Coppa Lombardia 3° Categoria Gara del 18.04.2013 tra Castello Ostiano / A.S.D. Football Sesto 2012 C.U. n. 61 del CRL datato 24-04-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società A.S.D. FOOTBALL SESTO 2012 Coppa Lombardia 3° Categoria
Gara del 18.04.2013 tra Castello Ostiano / A.S.D. Football Sesto 2012
C.U. n. 61 del CRL datato 24-04-2013
La società A.S.D. FOOTBALL SESTO 2012 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato i seguenti calciatori: VESCIO Alessio sino al 12.02.2014, TANUCCI Giovanni sino al 16.10.2013, SAVAZZI Simone sino al 16.10.2013 e ARCUCCI Salvatore per tre giornate, chiedendo una riduzione della squalifica per tutti i calciatori in quanto, al termine della gara, nella concitata ressa, l’arbitro avrebbe con probabilità creduto che qualche calciatore lo stesse spintonando od insultando, mentre in realtà erano solo imprecazioni dovute alla delusione per l’eliminazione dalla competizione.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : per quanto concerne VESCIO Alessio, dal rapporto arbitrale – che si rammenta essere fonte privilegiata di prova – è emerso in modo chiaro come il calciatore, dopo essere stato espulso, abbia dapprima tentato di strappare il cartellino rosso dalle mani dell’arbitro, per poi spintonarlo, mettendogli le mani sul petto e facendolo arretrare. Inoltre, allontanato a forza dai compagni di squadra, sputava verso l’arbitro senza colpirlo ed anche successivamente, dopo aver lasciato il terreno di gioco, continuava ad insultare il direttore di gara dall’esterno del campo. Tali reiterati gravissimi comportamento meritano sicura censura e, dunque, si ritiene assolutamente congrua la sanzione comminata dal giudice sportivo.
In relazione invece a TANUCCI Giovanni, quest’ultimo dopo essere stato espulso si è avvicinato all’arbitro in modo minaccioso, afferrandolo per un braccio e stringendolo con forza. Posizionatosi in tribuna, minacciava ripetutamente il direttore di gara. Anche in questo caso, va sicuramente confermata la decisione del G.S. visti i reiterati scorretti ed ingiuriosi comportamenti posti in essere dal calciatore.
Per quanto riguarda la squalifica di SAVAZZI Simone – che, a fine gara ha offeso ripetutamente il direttore di gara, dandogli altresì una spinta forte nella schiena facendolo spostare di circa un metro – sono da censura sia le ripetute ingiurie che, soprattutto, l’atto violento posto in essere nei confronti del direttore di gara, per giunta avvenuto al termine della partita. Sanzione dunque da confermare.
Infine, per la squalifica comminata al calciatore ARTUCCI Salvatore per tre giornate, è emerso come lo stesso abbia, al termine della gara, reiteratamente ed in modo pesante ingiuriato l’arbitro. Anche in questo caso, alla luce dell’orientamento di questa commissione, risulta corretta la sanzione comminata dal G.S.
Tanto premesso e ritenuto la Commissione
RIGETTA
il reclamo proposto nei confronti di VESCIO Alessio, TANUCCI Giovanni, SAVAZZI Simone e ARCUCCI Salvatore, e dispone l’addebito della relativa tassa
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