COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 08/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. D. VISMARA 2008 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MURAGLIA/GABICCE GRADARA DEL 28.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 183 del 30.4.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 08/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. D. VISMARA 2008 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MURAGLIA/GABICCE GRADARA DEL 28.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 183 del 30.4.2013) Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, comma 6, del Codice di giustizia sportiva in quanto redatto in forma generica e senza motivazione, tale non potendosi ritenere la dichiarazione dell’interessato, non reclamante in proprio, allegata al gravame. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Pol. D. Vismara 2008 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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