COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 08/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CASTEL TROSINO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTEL TROSINO/ORSINI CALCIO DEL 20.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 80 del 24.4.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 08/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CASTEL TROSINO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTEL TROSINO/ORSINI CALCIO DEL 20.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 80 del 24.4.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 400,00 alla reclamante, per il comportamento ascritto ad un proprio dirigente non identificato, per avere i propri dirigenti permesso l’ingresso in campo di persone non autorizzate e per le condizioni igieniche dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara; - squalifica per quattro gare effettive al calciatore CELANI Fabio, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Castel Trosino chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione delle sanzioni impugnate, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. A dire della reclamante: - la presenza di insetti negli spogliatoi, peraltro non segnalata ai dirigenti locali, fu probabilmente dovuta al fatto che l’impianto sportivo è collocato all’interno di un bosco; - il calciatore Celani si sarebbe limitato a sottolineare all’arbitro l’importanza della gara, rimanendone sempre a debita distanza e senza pronunciare tutte le frasi ascrittegli. - LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • considerato che a norma dell’art. 65 delle NOIF le società debbono proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la gara ed ancora, le società ospitanti ... sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi ... il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza; e che l’art. 4, commi 2 e 3, del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri dirigenti, sostenitori e delle persone comunque addette a servizi della società; • rilevato che nel caso di specie, in base agli atti ufficiali che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, il complessivo comportamento dei dirigenti del Castel Trosino e dei sostenitori risultano confermati nella loro obiettiva gravità; • ritenuto che le modalità e quindi la gravità specifica delle ridette specifiche condotte giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Celani Fabio in ordine alle violazioni ascrittegli, per avere questi, a fine gara, reiteratamente offeso e minacciato l’arbitro, anche platealmente, urlando, con modalità quindi che non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto, ex art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, deve essere data conferma. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato l’A.S.D. Castel Trosino Calcio in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il gravame avverso l’ammenda applicata alla società, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - respinge il gravame avverso la squalifica applicata al calciatore CELANI Fabio, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it