COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 105 Del 3 Maggio 2013 Delibera del Giudice Sportivo RICORSO A.S.D. SAN MARTINO – AVVERSO ESITO GARA (GARA SAN MARTINO – ROTELLO DEL 6 APRILE 2013 – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA GIRONE C – 10^ GIRONE DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 105 Del 3 Maggio 2013 Delibera del Giudice Sportivo RICORSO A.S.D. SAN MARTINO - AVVERSO ESITO GARA (GARA SAN MARTINO – ROTELLO DEL 6 APRILE 2013 - CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA GIRONE C – 10^ GIRONE DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: •la società San Martino ha fatto pervenire il reclamo nei modi e nei termini fissati dalla normativa federale vigente; •la società Rotello non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito; letto il reclamo, rileva che la società San Martino chiede l’applicazione, ai danni della società Rotello, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore MARTELLI Giovanni che non aveva titolo perché squalificato con il Comunicato Ufficiale n. 91 del 28 marzo 2013. Osserva questo GST. Con la società Rotello risultano regolarmente tesserati i calciatori MARTELLI Giovanni, nato il 2 gennaio 1986, e MARTELLI Giovanni Alessio, nato il 13 luglio 1992. Ad essere squalificato con il Comunicato Ufficiale n. 91 del 28 marzo 2013 è stato MARTELLI Giovanni (1986); invece a prendere parte alla gara in epigrafe, subentrando al 39’ del secondo tempo, è stato MARTELLI Giovanni Alessio (1992) che aveva pieno titolo a prendervi parte perché non gravato da alcun provvedimento disciplinare. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società San Martino; 2. di comminare alla società Rotello l’ammenda di Euro 100,00 per non aver segnalato al C.R. Molise la presenza di calciatori omonimi nella propria rosa. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società San Martino.
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