COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 Del 9 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. CASTELNUOVO – AMMENDA (GARA CASTELNUOVO – SAN MARCO LA CATOLA DEL 7.04.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 107
Del 9 Maggio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. A.S.D. CASTELNUOVO – AMMENDA
(GARA CASTELNUOVO - SAN MARCO LA CATOLA DEL 7.04.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
visto il ricorso ed il referto arbitrale, osserva quanto segue.
La società A.S.D. Castelnuovo ricorre avverso le decisioni del G.S. che ha sanzionato la stessa
società con l'ammenda di euro 200,00 per le motivazioni riportate sul C.U. n. 95 dell' 11 aprile
2013, facendo notare che nel referto non risultano indicati i criteri che hanno permesso all'arbitro di
individuare gli autori dei fatti accaduti al termine della gara giocata il 7 aprile 2013 contro il San
Marco La Catola e contestando il punto relativo alle gravi carenze igieniche riscontrate nello
spogliatoio dell'arbitro.
Il ricorso deve essere accolto in merito agli episodi verificatisi nello spogliatoio e rigettato per l'altro
episodio avvenuto all'uscita dell'arbitro mentre si recava verso la sua auto e per il fatto riguardante
la carenza di igiene nello spogliatoio arbitrale.
Per i primi episodi, in effetti, il direttore di gara riferisce che "persone riconducibili alla società di
casa" hanno tenuto comportamento violento e ingiurioso manifestatisi con calci e pugni alla porta e
con frasi proferite al suo indirizzo sulla porta del suo spogliatoio. Il fatto che l'arbitro non ha visto
chi ha tenuto il contestato comportamento e mancando nel referto qualsiasi annotazione che
permetta di capire chi e perché abbia posto in essere tale situazione, porta a non poter sanzionare
la società per responsabilità oggettiva.
Cosa diversa è per il secondo episodio che ha riguardato il lancio di terriccio verso il direttore di
gara, in quanto l'arbitro ha visto materialmente gli autori del gesto e, pertanto, scatta la
responsabilità della società.
Per quanto attiene alla carenza di igiene nello spogliatoio non possono essere prese in
considerazione le giustificazioni rese dalla ricorrente, che, quale società di casa, era tenuta ad
attivarsi in ogni caso per eliminare eventuali inconvenienti.
P.Q.M.
delibera di accogliere parzialmente il ricorso e di ridurre la sanzione della ammenda inflitta dal G.S.
a carico della società A.S.D. Castelnuovo ad euro 100,00 per le motivazioni riportate in premessa.
Nulla per la tassa reclamo non versata.
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