COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 09.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società A.S.D. DOGLIANI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 51 del 18.4.2013 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara TRINITA’ – DOGLIANI disputata in data 11.4.2013, Campionato di II Categoria Girone Q

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 09.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società A.S.D. DOGLIANI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 51 del 18.4.2013 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara TRINITA’ – DOGLIANI disputata in data 11.4.2013, Campionato di II Categoria Girone Q Con ricorso inviato in data 19.4.2013 la Società DOGLIANI si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 31.5.2013 l’allenatore ODASSO Fabio e ne chiede la revoca o riduzione. La società ricorrente pur ammettendo i fatti, giustifica l’ingresso del proprio allenatore nel recinto di gioco e negli spogliatoi al termine del primo tempo sostenendo che la squalifica inflitta a suo carico dal Giudice Sportivo non era ancora esecutiva ed inoltre l’ingresso al recinto di gioco non era stato posto sorveglianza da parte della Società padrona di casa. Il ricorso è fondato e merita accoglimento seppure non integrale. Effettivamente l’ODASSO era stato colpito da squalifica fino al 23.4.2013 con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato il medesimo giorno della gara, ossia in data 11.4.2013. Tuttavia, come ha ricordato la ricorrente, in base all’art. 22 comma 2 C.G.S. “ le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale…”. L’allenatore sanzionato ben avrebbe potuto, quella sera svolgere la sua attività. Peraltro, come risulta dal referto arbitrale, ha fatto ingresso nel recinto di gioco e, successivamente, negli spogliatoi ben sapendo di non essere stato incluso in distinta e non vale certo quale giustificazione la circostanza che nessun presidio volto ad impedire l’ingresso ad estranei era stato predisposto dalla società ospitante. Alla luce delle considerazioni che precedono va fortemente ridimensionato il giudizio di gravità del fatto e l’entità della squalifica a carico dell’ODASSO può essere contenuta in giorni quindici a decorrere dal 23.4.2013 (termine della squalifica inflitta in precedenza) fino al 8.5.2013. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, RIDUCE la squalifica a carico dell’allenatore ODASSO Fabio rideterminandone la durata fino al 8.5.2013.
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