COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 07.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.C.D. JURDINIANUM – A.S.D. CAPO DI LEUCA del 21/4/2013 (Reclamo ACD JURDINIANUM In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico delle società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 71 in data 24/4/2013 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 07.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.C.D. JURDINIANUM – A.S.D. CAPO DI LEUCA del 21/4/2013 (Reclamo ACD JURDINIANUM In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico delle società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 71 in data 24/4/2013 del Comitato Regionale Puglia) Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - lette le controdeduzioni inviate dalla società A.S.D. CAPO DI LEUCA; - rilevato che l’infortunio occorso al calciatore DE LUCA Giovanni della società ACD JURDINIANUM si è protratto dal 43° del secondo fino alla fine della gara mentre si trovava a pochi metri dal terreno di gioco, disteso per terra e accudito dai propri dirigenti; - considerato che anche il secondo allontanamento dal campo è stato autorizzato dal direttore di gara che con precisione, ha descritto la vicenda per cui il suddetto calciatore deve ritenersi solo momentaneamente non partecipante alla gara a causa di infortunio, ancorché protrattosi oltre la fine dell’incontro stesso, ma ancora in forza alla società ACD JURDINIANUM, per cui può affermarsi che, nonostante l’allontanamento provvisorio per infortunio, quest’ultima società deve ritenersi abbia schierato il calciatore Juniores, nei modi e termini previsti dalle Norme Federali in vigore, per cui va accolta l’impugnata decisione, e, previa revoca della sanzione punitiva disposta dal Primo Giudice, va confermato il risultato conseguito sul campo. P.Q.M. D E L I B E R A - accogliersi il reclamo proposto dalla società ACD JURDINIANUM e per l’effetto, previa revoca del provvedimento disciplinare adottato dal Primo Giudice, (punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 a favore della società A.S.D. CAPO DI LEUCA) ripristinarsi il risultato di 1 – 1 conseguito sul terreno di gioco; - non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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