COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 499 del 07 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 183/A A.S.D. VIRTUS TRAPANI (TP), avverso squalifica del campo per due giornate di gara, diffida e ammenda di € 250,00. Gara 3^ categoria Virtus Trapani / Paolini Marsala del 18/04/2013. C.U. N° 42 del 18/04/2013 della Delegazione Provinciale TP.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 499 del 07 Maggio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 183/A
A.S.D. VIRTUS TRAPANI (TP), avverso squalifica del campo per due giornate di gara, diffida e ammenda di € 250,00. Gara 3^ categoria Virtus Trapani / Paolini Marsala del 18/04/2013. C.U. N° 42 del 18/04/2013 della Delegazione Provinciale TP.
La società A.S.D. Virtus Trapani, in persona del Presidente pro tempore, propone appello avverso i provvedimenti disciplinari sopra indicati.
Pur considerando applicabile quanto disposto dall'art. 35 n° 1 punto 1.1 del C.G.S., la società appellante ritiene tuttavia di “rilevare che non risulta a verità la circostanza messa a referto dal direttore di gara” relativamente a quanto accaduto a fine gara dinanzi allo spogliatoio dello stesso.
Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di audizione.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il rapporto del direttore di gara, che gode di fede privilegiata, descrive con chiarezza quanto accaduto a fine gara, senza che dalla lettura del predetto documento possano rilevarsi incongruenze o possano sorgere perplessità di sorta.
Di contro, quanto riferito dall’appellante non trova riscontro alcuno, posto che il direttore di gara non riferisce di dirigenti autori dei fatti in questione, bensì di alcuni calciatori e tifosi che spingevano violentemente la porta dello spogliatoio priva di chiave, costringendo l'arbitro a barricarsi all'interno e nel contempo, aiutato da un collega, a sollecitare telefonicamente l'intervento delle Forze dell'ordine.
Quanto alle sanzioni irrogate, questa Commissione ritiene che l’ammenda inflitta sia congrua in relazione ai fatti addebitati alla società ed ai suoi sostenitori.
Di contro, rilevato che il comportamento posto in essere dai tesserati e sostenitori suddetti non ha determinato più gravi danni, appare equo rideterminare in una sola giornata di gara la squalifica del campo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell’appello, determina in una giornata di gara la squalifica del campo di giuoco, confermandosi nel resto l’impugnato provvedimento.
Senza addebito di tassa.
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