COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 499 del 07 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 184/A A.S.D. STUDENTESCA ARMERINA (EN), avverso squalifiche fino al 31/10/2013 del calciatore Sig. Minacapelli Simone e del tecnico Sig. Romano Carlo; avverso inibizione a carico del Presidente Sig. Guccio Catena fino al 31/03/2014 e ammenda di € 500,00 a carico della Società – Gara della Fase regionale giovanissimi calcio a 5 Arcobaleno Ispica/Studentesca Armerina del 22/04/2013 – C.U. N° 474/63 Ca5 del 23/04/2013
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 499 del 07 Maggio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 184/A
A.S.D. STUDENTESCA ARMERINA (EN), avverso squalifiche fino al 31/10/2013 del calciatore Sig. Minacapelli Simone e del tecnico Sig. Romano Carlo; avverso inibizione a carico del Presidente Sig. Guccio Catena fino al 31/03/2014 e ammenda di € 500,00 a carico della Società - Gara della Fase regionale giovanissimi calcio a 5 Arcobaleno Ispica/Studentesca Armerina del 22/04/2013 – C.U. N° 474/63 Ca5 del 23/04/2013
Con decisione pubblicata sul C.U. n.488/35 CDT del 30/04/2013 questa Commissione ha dichiarato inammissibile il reclamo de quo sotto il profilo della sua tardiva proposizione.
Dopo la pubblicazione della suddetta decisione è stata tuttavia rinvenuta dalla segreteria della Commissione copia del reclamo inviato a mezzo fax in data 23/04/2013 alle ore 22,05, con la conseguenza che il reclamo in questione va ritenuto tempestivamente proposto. Perciò, dovendosi revocare la decisione assunta e pubblicata nel su richiamato C.U., si provvede nel merito.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il reclamo per ciò che riguarda l’inibizione a carico del Presidente, in quanto redatto in forma assolutamente generica e privo di qualsiasi motivazione (artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 C.G.S.), limitandosi la reclamante a evidenziare una presunta e non provata disparità di trattamento adottata dal Giudice Territoriale in un caso ritenuto similare.
Per ciò che attiene la squalifica assunta a carico dell’allenatore sig. Romano Carlo, questa è congrua in relazione al grave comportamento assunto dallo stesso in danno del direttore di gara. Infatti dalla lettura del referto (che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) risulta che il predetto allenatore non solo ha assunto un contegno gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara ma ha accompagnato tale sua protesta mettendogli anche le mani addosso senza che ciò gli arrecasse danni fisici.
Per quanto riguarda la posizione del calciatore Minacapelli Simone risulta provato che il predetto calciatore è stato tesserato per la corrente stagione sportiva come Minacapilli Simone. In occasione della gara in questione il predetto, nella qualità di capitano, ha sottoscritto la distinta come Minacapilli Simone piuttosto che con il proprio vero cognome, avvalorando in tal maniera l’errore di tesseramento. Giova ricordare che risulta comprovato che il predetto calciatore nel corso della corrente stagione sportiva è stato inserito più volte in distinta sia come Minacapelli sia come Minacapilli e ciò ha determinato che le ammonizioni dallo stesso subite sono state annotate e, quindi, registrate in modo discordante.
Ciò posto, ai fini della determinazione della sanzione si deve tenere conto della circostanza che il calciatore al momento della commessa infrazione ricopriva la qualifica di capitano, il che comporta un aggravante. Inoltre la sanzione deve essere afflittiva, a norma di regolamento, dovendosi tenere conto della circostanza che il fatto è avvenuto al termine della stagione sportiva. Tutto questo, comunque, va bilanciato in ragione della giovane età del calciatore.
Pertanto la sanzione viene rideterminata come da dispositivo.
Infine per ciò che attiene alla sanzione dell’ammenda questa va rideterminata in termini più adeguati.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, previa revoca della decisione assunta e pubblicata sul C.U. 488 CDT 35 del 30/04/2013, dichiara inammissibile il reclamo per ciò che attiene alla posizione del Presidente.
Ridetermina la squalifica a carico del calciatore Minacapelli Simone a tutto il 30/09/2013 e riduce ad € 350,00 l’ammenda a carico della società.
Conferma nel resto l’impugnato provvedimento.
Senza addebito di tassa reclamo.
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