COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 499 del 07 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.125/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MORABITO ALBERTO NICOLA (Presidente della A.S.D. Femminile Catania) A.S.D. FEMMINILE CATANIA.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 499 del 07 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.125/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MORABITO ALBERTO NICOLA (Presidente della A.S.D. Femminile Catania) A.S.D. FEMMINILE CATANIA. La Procura Federale, con nota prot. 6343/486pf12/13/SS/mg del 10/04/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Morabito Alberto Nicola, Presidente della A.S.D. Femminile Catania, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F. nonché in relazione all’art. 35 del Settore Tecnico; la Società A.S.D. Femminile Catania ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente. Le parti deferite e debitamente convocate sono comparse e preliminarmente hanno chiesto di accedere al patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Ordinanza : La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Morabito Alberto Nicola, in proprio e n.q. di Presidente della A.S.D. Femminile Catania, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. individuata nella pena base di € 450,00 di ammenda per la società e di mesi tre di inibizione per il Presidente; Visto l’art. 23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Morabito Alberto Nicola ed alla società A.S.D. Femminile Catania le sanzioni come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica: la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., di mesi due al sig. Morabito Alberto Nicola; l’ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Femminile Catania. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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