COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 43.- RECLAMO DELL’A.S.D. FOLGOR MARLIA AVVERSO REGOLARITA’ GARA FOLGOR MARLIA/PESCIAUZZANESE DEL 7.4.2013 (0-2).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
43.- RECLAMO DELL'A.S.D. FOLGOR MARLIA AVVERSO REGOLARITA' GARA FOLGOR MARLIA/PESCIAUZZANESE DEL 7.4.2013 (0-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 56 dell'11.4.2013;
-il Giudice Sportivo Territoriale, visto il preannuncio di reclamo inoltrato dall'A.S. Folgor Marlia con telefax dell'8.4.2013 e riguardante la gara Folgor Marlia-Pesciauzzanese, valevole per il Campionato Regionale Giovanissimi, disputatasi a Capannori (Lucca) il 7.4.2013 e conclusasi con il risultato di 0-2;
-esaminato il reclamo, trasmesso nei termini e nei modi prescritti dalle norme in vigore con raccomandata spedita il12.4.2013 e con il quale l'A.S.D. Folgor Marlia ha chiesto che venga inflitta nei confronti dell'A.S.D. Pesciauzzanese la punizione sportiva della perdita della suindicata gara per 0-3 per l'infrazione posta in essere dalla citata societa' nell'impiego di un proprio giocatore durante l'incontro in questione;
-esaminato il rapporto dell'arbitro dal quale e' emerso che: a) la Soc. Pesciauzzanese ha presentato all'arbitro, nel corso degli adempimenti preliminari alla gara, l'elenco nominativo dei giocatori da ammettere al recinto di gioco, elenco nel quale, in corrispondenza del n. 1 era stato annotato Gatto Matteo ed in corrispondenza del n.12 Lensi Andrea; b) al 29° del s.t. la Soc. Pesciauzzanese procedeva alla sostituzione del n. 1 con il n. 12 senza che da parte dell'arbitro fosse stato autorizzato tale cambio; c) l'arbitro, a questo punto, provvedeva ad ammonire il calciatore n. 12 per infrazione alla Regola n.3 del Regolamento di gioco.
Il reclamo deve essere respinto.
La Regola 3, comma 5, lett. b) delle Regole di Gioco consente al calciatore di riserva di potere entrare sul terreno di gioco in sostituzione di altro calciatore solo dopo aver ottenuto un cenno di assenso dell'arbitro; la successiva lettera f) chiarisce altresi' che la sostituzione ha effetto dal momento in cui il sostituto entra sul terreno di gioco. Nel caso che occupa, l'arbitro ha dichiarato di non aver autorizzato la sostituzione se e' vero, come e' vero, che subito egli ebbe a comminare l'ammonizione al calciatore n. 12. Tutto cio' premesso in ordine ai fatti, ricorda questo G.S.T. come sia peraltro nota la consolidata giurisprudenza sportiva in tema di ribaltamento giudiziale del risultato conseguito sul campo, considerato come sanzione di carattere eccezionale, perche' difforme dalla regola generale che privilegia il risultato sportivo. Ai fini della corretta applicazione di tale punizione occorre infatti che si verifichi ''l'accadimento di un fatto decisivo ed influente, tale da aver pregiudicato in modo rilevante la regolarita' della gara''. Non pare che nel caso che occupa si sia verificato alcunche' di decisivo ed influente, posto che la seppur irregolare procedura seguita dal responsabile della Societa' Pesciauzzanese non si e' tradotta, sul piano della sostanza, ma anche della forma in una sleale e insidiosa o fraudolenta manovra diretta ad alterare i valori in campo. Stima pertanto il G.S.T., in reiezione del proposto reclamo, di dover confermare il risultato sportivo acquisito sul campo.
Per i suesposti motivi il G.S.T. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Folgor Marlia di Marlia (Lucca) ed ordina addebitarsi la relativa tassa.
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