COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 34 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale a carico del Signor Spadaro Andrea, A.E. della Sezione di Prato, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
34 / P – stagione Sportiva 2012/2013.
Deferimento della Procura Federale a carico del Signor Spadaro Andrea, A.E. della Sezione di Prato, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S..
Avviate le indagini, la Procura Federale ha disposto il deferimento sopra indicato contestando al tesserato Andrea Spadaro, a seguito di una segnalazione ricevuta dal Signor Nello Bini, Presidente dell’A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio che riferisce “de relato”, che il medesimo avrebbe colpito con uno schiaffo il calciatore Federico Campani al termine della gara disputata tra l’A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio e il Club Sportivo Firenze in data 21 giugno 2012, valida per il Torneo II Anniversario, riservato alla Categoria Giovanissimi, girone B.
La relazione che accompagna il deferimento evidenzia le dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura da alcune persone presenti ai fatti, precisamente: due soggetti non tesserati e sei tesserati.
Di questi ultimi: quattro calciatori (due dei quali espulsi) che, minori, erano assistiti da un genitore; il Dirigente accompagnatore (espulso), tutti tesserati per la Società denunciante, nonché un dirigente di altra Società.
Disposta la riunione per la data odierna, è presente, previa notifica di formale atto di convocazione, il Signor Andrea Spadaro, A. E. iscritto nei ruoli A.I.A della Sezione di Prato.
Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.
Il rappresentante della Procura Federale, in apertura di seduta, chiede la integrale conferma del deferimento stante che la colpevolezza dell’Arbitro viene confermata da quattro dei testi ascoltati in sede istruttoria, le cui dichiarazioni sono tra esse assolutamente concordanti.
Ricorda che il tutto si è verificato nell’ambito di un campionato giovanile e, ritenendo del tutto irrilevanti le giustificazioni addotte dal D.G. in istruttoria, chiede che al Signor Spadaro Andrea venga applicata la sanzione della squalifica per mesi 8.
Segue l’intervento dell’Arbitro il quale, oltre a confermare di non aver colpito con uno schiaffo il calciatore Campani, riafferma di aver semplicemente afferrato per le spalle due dei calciatori che, circondandolo, gli impedivano di accedere allo spogliatoio e di averne visto cadere uno.
Descrive i fatti accaduti sul campo in occasione della gara A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio – Club Sportivo Firenze e nell’indicare le violenze subite si riporta ai certificati medici allegati al rapporto di gara.
Questa la decisione.
Il comportamento del D.G. risulta oggettivamente censurabile.
Le dichiarazioni concordi dei tesserati e del soggetto terzo sono state di fatto confermate anche dallo stesso arbitro che ha ammesso di aver avuto un brusco contatto con due giovani atleti del Lanciotto e confermato inoltre di averne visto cadere uno.
Occorre però sottolineare che - per ammissione dello stesso Presidente nell'esposto che ha dato vita al presente deferimento e per concorde ricostruzione della tempistica degli avvenimenti, attraverso gli atti di gara e le attività investigative compiute dalla Procura Federale - che il medesimo, già attorniato da diversi giocatori della società Lanciotto, era stato oggetto di una violenta aggressione perpetrata da un dirigente accompagnatore.
Infatti, dopo aver adottato l'espulsione di ben sei giocatori della società Lanciotto, mentre ancora il medesimo si trovava sul campo di giuoco, il suddetto dirigente sarebbe entrato indebitamente in campo e avrebbe colpito ripetutamente il D.G..
Al di là della correttezza o meno dei provvedimenti adottati nel corso della gara, ambito che esula dalle competenze della C.D.T., occorre rilevare oggettivamente che il D.G. ha dovuto fronteggiare una situazione di emergenza nella quale si sarebbe aggiunta, alle smodate proteste verbali di molti tesserati, la condotta violenta di altri.
Nello specifico deve segnalarsi che, a fronte di un certificato (del medico curante) prodotto dal giocatore Campani con prognosi di tre giorni per riferita dolorosità all'articolazione temporo mandibolare sinistra, è presente in atti un analogo certificato del Sig. Spadaro con prognosi di giorni 20 (anche se il pronto soccorso ne ipotizza solo 6) che attesta obiettivamente la presenza di ematomi e di piccole ferite al cranio.
E' verosimile ritenere dunque che il D.G., nel tentativo di sottrarsi alla condotta violenta di alcuni tesserati abbia cercato realmente di recuperare celermente la via del proprio spogliatoio anche facendosi largo, senza curarsi delle conseguenze della propria condotta sull'incolumità dei calciatori presenti nei pressi della porta di uscita del rettangolo di giuoco.
Il comportamento del D.G. risulta in ogni caso illegittimo, sia per il ruolo rivestito in occasione della gara, sia perché il tutto è avvenuto nell’ambito di un campionato tra Giovanissimi, ovvero di calciatori aventi quattordici anni di età che si avviano allo sport del calcio e che debbono quindi apprendere dal D.G., anche per essere egli maggiore di età rispetto a loro di circa sei anni, quali sono i valori di lealtà nello sport e di correttezza del vivere civile.
Non può però trovare pieno accoglimento la tesi avanzata dalla Procura che ipotizza un dolo specifico e diretto nel gesto dovendosi invece ritenere una sorta di “eccesso” nella legittima difesa che l'arbitro ha dovuto porre in essere per sottrarsi ad una moltitudine di persone inferocite per le decisioni assunte; non si può infatti pretendere che il D.G. debba, in situazioni analoghe, accettare di “immolarsi” alla violenza altrui senza poter esperire quel minimo di reazione connessa ad un genetico senso di autoconservazione che impone, quanto meno, di sottrarsi al pericolo concreto ed immediato di subire conseguenze di tipo fisico.
Pur ritenendo la sussistenza di questa originaria giustificazione questo organo giudicante reputa che le stesse dichiarazioni dell'arbitro - il quale, nel negare di aver volontariamente colpito il calciatore premettendo di aver afferrato per le spalle due dei calciatori che lo circondavano, ha ammesso che “....il movimento sia stato un po’ energico, tanto che uno dei ragazzi è caduto a terra” - attestino che il medesimo ha ecceduto nella sua condotta anteponendo la propria incolumità a quella di altri giocatori che in quel momento non sembrano assumere atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti. A conferma di ciò la mera considerazione che il Sig. Spadaro, pur avendo visto un calciatore cadere a seguito del suo “movimento energico”, non si è in alcun modo sincerato né del danno eventualmente causato, né della identità del calciatore omettendo, per di più, di fare menzione dell’accaduto sul rapporto di gara.
L’addebito risulta dunque provato pur essendo mitigata la responsabilità del D.G. dalla contingente situazione di pericolo che l'arbitro ha dovuto oggettivamente fronteggiare.
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento la C.D.T. Toscana, infligge alla Signor Spadaro Andrea, A.E. appartenente alla Sezione A.I.A di Prato la preclusione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito federale per mesi 3 (tre).
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