COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 177 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’U.S.D. Monzone 1926 avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha respinto il reclamo relativo all’esito della gara U.S.D. Monzone – U.S.D. Don Bosco Fossone disputata, per le gare di play out del campionato di II categoria, in data 21.04.2013. (C.U. n. 61 / 2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 177 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’U.S.D. Monzone 1926 avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha respinto il reclamo relativo all’esito della gara U.S.D. Monzone – U.S.D. Don Bosco Fossone disputata, per le gare di play out del campionato di II categoria, in data 21.04.2013. (C.U. n. 61 / 2013). La C.D., ai fini del decidere, ricevuto il reclamo indicato in epigrafe, ritiene necessario percorrere l’intera vicenda In data 21 aprile 2013 si è disputata la gara U.S.D. Monzone / U.S.D. Don Bosco Fossone, valida quale gara di play out del campionato di II categoria. Il giorno 22 aprile successivo la U.S. Monzone inviava alle ore alle ore 10,09 telegramma recante il preannuncio del reclamo relativo all’esito della gara a seguito della posizione irregolare di un calciatore della squadra avversaria, colpito da squalifica per somma di infrazioni. Tale invio veniva seguito, alle ore 10,39, dalla trasmissione di un fax il cui testo era costituito dalla copia esatta del telegramma. In data 22 aprile, a mezzo raccomandata, veniva inviato il prescritto reclamo che perveniva al C.R.T. in data 23 di detto mese. Il G.S.T. della Toscana, esaminato il reclamo, lo ha ritenuto intempestivo in quanto in contrasto con la normativa in vigore nella presente fase di campionato che trova la propria ragion d’essere nel C.U. n. 120/A della F.I.G.C., datato 24 gennaio 2013, dichiarandone di conseguenza l’inammissibilità. (C.U. n. 61 del 26.04.2013). La decisione viene contestata, nei termini, dall’U.S.D.Monzone la quale afferma che:: - il telefax del reclamo”… è stato inviato con esito positivo in data 22 aprile 2013, ore 10,39…”; - detto documento è la fotocopia del testo inviato sotto la stessa data “alla FIGC LND di Firenze”; - il G.S.T. è incorso in errore nell’indicare, quale giorno di ricezione del reclamo, il 23 aprile anziché il giorno 22; - il testo del telegramma è eguale a quello del telefax ed entrambi costituiscono reclamo; - il procedimento di applicazione del comma 5 dell’art. 17 del C.G.S. avrebbe dovuto essere avviato ex officio dal G.S.T., risultando dalle liste di gara la presenza in campo di un calciatore colpito da squalifica; - “contestualmente il testo del telegramma e del telefax è stato trasmesso, sottoscritto in originale da un dirigente della nostra Società, a mezzo raccomandata A 1 per il G.S. ……..per precisare ulteriormente le cause del ricorso.” Controdeduce, anch’essa nei termini previsti, la Società U.S.D. Don Bosco Fossone la quale dichiara di non aver mai ricevuto copia del reclamo indirizzato dalla controparte al G.S.T. ed avente per oggetto l’esito della gara disputata in data 21 aprile u.s.. Con nota pervenuta in data 30 aprile u.s., infine, l’U.S.D. Monzone in risposta alle suddette deduzioni invia ulteriore nota del tutto irrilevante agli effetti del presente giudizio. Questa la decisione. Per una migliore e rapida comprensione del problema si riporta di seguito la disposizione su cui si basa la decisione del G.S.T.: “Gli eventuali reclami avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29 n. 3,5,7 C.G.S. dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni provinciali e distrettuali) entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo”. Elemento basilare della norma è, per i motivi temporali facilmente intuibili, il termine entro il quale il reclamo deve “pervenire” o “essere depositato”, termine che viene indicato entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara. Poiché la gara è stata disputata in data 21 aprile il reclamo avrebbe dovuto essere depositato, o pervenire, entro le ore 24,00 del giorno 22. Entro detto termine, invece, il C.R.T. organo appositamente deputato a ciò, ha ricevuto unicamente e con due distinte modalità, il preannuncio mentre il reclamo è “pervenuto” nella mattinata del giorno 23 successivo, oltre quindi il termine delle ventiquattr’ore dalla data della gara come previsto dal C.U. n. 120/A in deroga temporanea al disposto dell’art. 38 C.G.S.. D’altra parte non può accedersi alla richiesta formulata dalla reclamante in ordine al doversi ritenere quale reclamo il telefax inviato in data 22 aprile perché esso risulta del tutto privo della sottoscrizione di cui al comma 5 dell’art. 33 del C.G.S.. Sul punto, infine, sollevato dalla reclamante e relativo al dovere del Giudice di primo grado di assumere la decisione “ex officio” è appena il caso di osservare che l’inammissibilità del reclamo ne preclude l’esame nel merito e quindi al Giudice non poteva essere richiesto l’esame della posizione di un calciatore in forza di una denuncia che non avrebbe dovuto nemmeno esaminare. E’ doveroso precisare, per completezza istruttoria, che a seguito di accertamenti eseguiti dalla Segreteria di questa Commissione, la notifica alla controparte risulta regolarmente trasmessa a mezzo raccomandata in data 22 aprile u.s., ed è stata consegnata al destinatario in data 29 aprile, successiva alle contro deduzioni inviate. L’U.S.D. Don Bosco Fossone non ha effettuato alcuna comunicazione al riguardo. A conclusione della decisione la Commissione, ultimando l’esame degli atti, non può ignorare che il reclamo, per quanto inammissibile, contiene l’esplicita denuncia di un fatto disciplinarmente rilevante quale la posizione di squalifica di un calciatore che ha preso parte alla gara, quindi in probabile posizione irregolare Di conseguenza dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale affinché valuti la fondatezza o meno della denuncia operata dalla reclamante e provveda conseguentemente. P.Q.M. la C.D.T. Toscana, delibera di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata. Trasmette gli atti alla Procura Federale a seguito della denuncia operata dalla reclamante meglio esplicitata nella parte motiva.
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