COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 174 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della U.S.D. Castelnuovo Garfagnana avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il sig. Biggeri Michele con una squalifica fino all’11/06/2013 e sanzionato la società con una ammenda di euro 120,00. C.U. n.56 del 11/04/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 174 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della U.S.D. Castelnuovo Garfagnana avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il sig. Biggeri Michele con una squalifica fino all’11/06/2013 e sanzionato la società con una ammenda di euro 120,00. C.U. n.56 del 11/04/2013. Nel corso della gara “Castelnuovo – Montecatini Murialdo” valevole per il campionato allievi regionali, il tesserato in oggetto, allenatore della società reclamante, veniva allontanato dal campo per aver protestato contro una decisione tecnica e, successivamente, aver rivolto frase irriguardosa al D.G. Uscendo dal campo offendeva ancora l’arbitro e una volta raggiunta la tribuna, proseguiva nel contegno ingiurioso. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di due mesi. Inoltre durante tutta la partita i sostenitori della società Castelnuovo mantenevano un comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro. A fine gara alcuni di questi ultimi continuavano nel loro atteggiamento minaccioso. Per tale condotta la società veniva sanzionata con una ammenda di euro 120,00. Avverso le decisioni del G.S. propone reclamo la società del Castelnuovo, ritenendo eccessivi entrambi i provvedimenti. Per quanto concerne l’allenatore la reclamante, pur ritenendo eccessive le proteste del proprio tesserato, le giustifica in considerazione del particolare stato d’animo nel quale si trovava, visto la notevole importanza che rivestiva la partita in questione. Per quanto riguarda il contegno del pubblico presente la reclamante lo qualifica come “generiche proteste”, anche se fuori luogo. Infine la società sottolinea il comportamento fattivo dei dirigenti che a fine gara hanno impedito il peggioramento della situazione. Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro, nel confermare quanto esposto in sede di rapporto gara, sottolinea come la condotta dell’allenatore in questione sia degenerata subito dopo la concessione di un calcio di rigore per la squadra del Montecatini. Per quanto concerne,inoltre, il comportamento offensivo e minaccioso del pubblico, l’arbitro dichiara che lo stesso era piuttosto evidente e continuo tanto da doverlo segnalare in sede di rapporto gara. Esaminati gli atti del procedimento questa C.D. ritiene provati i fatti contestati al tesserato in oggetto e alla società. Del resto anche il reclamo non contiene alcun elemento che possa in qualche modo contrastare con i rapporti arbitrali. Le sanzioni contestate appaiono assolutamente congrue rispetto ai fatti contestati. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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