COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 170 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo dell’A.C.S. Sporting Cecina 1929 avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Mbaye Dame con una squalifica per quattro gare. C.U. n.56 dell’11/04/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 170 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo dell’A.C.S. Sporting Cecina 1929 avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Mbaye Dame con una squalifica per quattro gare. C.U. n.56 dell’11/04/2013. A fine gara il calciatore in oggetto veniva espulso per aver sputato in faccia ad un calciatore avversario. Successivamente si prendeva a pugni con un dirigente della squadra avversaria. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per n.4 gare. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società dello Sporting Cecina 1929 la quale si lamenta della eccessiva sanzione, ritenuta sproporzionata all’effettiva condotta del giocatore in questione. Secondo la reclamante,infatti, il giocatore sarebbe stato vittima di reiterate intimidazioni e provocazioni da parte di calciatori e dirigenti avversari. Infatti secondo la società il calciatore stava per essere sostituito, pur essendo entrato in campo da soli 15 minuti,proprio perché si era scatenata una vera e propria caccia all’uomo nei suoi confronti. Soltanto dopo essere stato colpito dal portiere della squadra avversaria, dal massaggiatore e infine dall’allenatore il giocatore reagiva e colpiva gli avversari. In virtù proprie delle attenuanti del caso la reclamante ritiene la sanzione eccessiva. Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro contesta che; il giocatore sia entrato sul terreno di gioco soltanto 15 minuti prima degli avvenimenti contestati, in quanto la prima rete segnata dal medesimo è avvenuta al 7 del secondo tempo; nega l’affermazione che il giocatore sia stato oggetto di offese di stampo razziale; nega l’affermazione secondo la quale il giocatore sia stato colpito dal portiere avversario. Conferma lo sputo in faccia ad un calciatore avversario e la scazzottata con i dirigenti della squadra avversaria. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti del procedimento ritiene provati i fatti ascritti al tesserato in questione. Ritiene altresì che il G.S, nel pronunciarsi sulla squalifica,abbia tenuto conto delle attenuanti invocate dalla reclamante, limitandosi nella quantificazione della sanzione, rispetto ai fatti ascritti al tesserato in questione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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