COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 165 Stagione sportiva 2012/2013. Reclamo della US Monti avverso dec. GST. Ammenda di € 1.400,00 (CU 54 del 28/03/2013 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
165 Stagione sportiva 2012/2013. Reclamo della US Monti avverso dec. GST. Ammenda di € 1.400,00 (CU 54 del 28/03/2013 )
Propone rituale reclamo la U.S Monti avverso la sanzione in oggetto indicata comminata dal GST Toscana con la seguente motivazione:
“Per cancello di accesso al recinto spogliatoi aperto ed incustodito che
provoca indebita presenza di persone non autorizzate. Per avere una di
queste tentato di trattenere il D.G. e ostacolargli il rientro negli
spogliatoi. Per calci e colpi inferti allo spogliatoio arbitrale con frasi
minacciose rivolte all'arbitro. Per aver consentito a persona non presente
in distinta e non autorizzata ad accedere al locale riservato al D.G. ove
lo stesso assumeva contegno intimidatorio ed ingiurioso verso detto
Ufficiale di Gara. Per avere consentito a fotografo non
autorizzato di accedere indebitamente all'interno del recinto spogliatoi.
Recidiva specifica nel contegno offensivo verso gli Ufficiali di Gara e
nella presenza di estranei nel recinto di gioco e spogliatoi “
La reclamante, garbatamente, chiede una riduzione della sanzione affermando che la persona entrata nello spogliatoio arbitrale era il Presidente della società e, pur ammettendo che il suddetto abbia protestato, nega che abbia rivolto al DG frasi offensive. In relazione al fotografo cita il C.U n° 4 della LND, del luglio 2012, con il quale si autorizzano le società a far entrare rappresentanti della stampa ( così come i fotografi ), dopo 20 minuti dalla fine della gara.
Nel caso di specie ne sarebbero passati più di trenta.
Tali argomentazioni venivano ribadite dal Presidente della US Monti all’udienza del 3 maggio 2013, durante la quale aggiungeva, in relazione alla presenza di estranei ed al cancellino aperto, che la particolare conformazione del campo di Monti fa si che per accedere al bar dell’impianto da parte dei tifosi, sia necessario aprire il cancello che porta sia al bar che agli spogliatoi, peraltro, pur deprecando il contegno dei tifosi, sottolinea come non vi sia stata violenza alcuna.
La CDT, esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo.
Il DG, nel supplemento di rapporto conferma gli episodi già oggetto di rapporto.
Peraltro, alla luce della produzione documentale del CU del Luglio 2012, la presenza del fotografo deve essere espunta (anche se segnalata dal DG) come violazione a carico del Monti.
Pare alla CDT, che l’ammenda comminata dal primo giudice, sia eccessiva, vista la derubricazione di cui sopra e la categoria di appartenenza, ritiene pertanto di sanzionare i pur gravi comportamenti con una ammendi di € 900,00
P.Q.M.
La CDT in accoglimento del proposto reclamo riduce l’ammenda a € 900,00. Dispone la restituzione della tassa versata.
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