NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 07.05.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. Vicenza – Soc. Empoli

NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 07.05.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. Vicenza – Soc. Empoli Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, osserva: il rapporto del Direttore di gara e la dettagliata relazione del collaboratore della Procura federale documentano che: al 3° minuto del secondo tempo, un gruppo di sostenitori della Soc. Vicenza forzavano un cancello ed entravano all’interno del recinto di giuoco, con il chiaro intento di impedire la prosecuzione della gara. Nella concitazione del momento uno steward riportava una ferita alla fronte, di lieve entità, che veniva prontamente medicata dai sanitari negli spogliatoi. L’Arbitro disponeva la sospensione della gara. I contestatori sostavano nel campo per destinazione senza mai entrare sul terreno di giuoco. A seguito dell’intervento degli steward e grazie alla fattiva collaborazione di alcuni calciatori del Vicenza, in particolare del capitano Daniele Martinelli, i tifosi rientravo nel proprio settore. La gara, dopo circa 28 minuti d’interruzione, veniva ripresa e portata a termine regolarmente. E’ indubbio che le condotte violente, sopra descritte, sono da ascrivere in via esclusiva ad un gruppetto di facinorosi annidato nel settore della curva bianco-rossa, e più precisamente ad un numero esiguo di sostenitori del Vicenza (circa una quarantina), che, peraltro, grazie all’attività di identificazione in corso saranno raggiunti da provvedimenti di carattere sia amministrativo, sia eventualmente penale. Tali condotte, tuttavia, non devono avere incidenza sulla “parte sana” della tifoseria vicentina, che nel corso dei vari campionati si è in più occasioni contraddistinta per la propria compostezza e sportività, anche in momenti emotivamente difficili. È altresì indubbio che dei sopra descritti atti di violenza commessi all’interno dello stadio è chiamata a rispondere la Soc. Vicenza a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4 n.3 e 14 n. 1 CGS). Nel caso concreto, la conseguente sanzione, per la sua funzione retributiva e per la sua finalità di prevenzione, se da un lato deve essere commisurata alla particolare gravità dei fatti addebitati, dall’altra parte non può non tenere conto di ulteriori circostanze, quali: l’assenza di recidività, l’apprezzabile attività di collaborazione con le Forze dell’Ordine svolta sia dalla dirigenza societaria che dai collaboratori della Soc. Vicenza e del proprio capitano in particolare, l’assenza di invasione del terreno di giuoco, nonché da ultimo, la regolare conclusione della gara, dopo la ripresa del giuoco, senza alcun problema. Ciò induce a ritenere equa l’inibizione agli spettatori ex art. 18 n. 1 lett. e) CGS, soltanto di quello specifico settore dello stadio vicentino, nonché l’irrogazione di una ammenda per la società nei termini di seguito precisati. P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Vicenza la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e sancisce l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” inibito agli spettatori.
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