COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. SANDRO CORSI, PRESIDENTE DELLA OLYMPIA THYRUS S. VALENTINO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAMPITELLO – OLYMPIA THYRUS S. VALENTINO, DISPUTATA A NARNI SCALO IL 07.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 116 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.04.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – INIBIZIONE AL PRESIDENTE SIG. CORSI SANDRO FINO AL 31.10.2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. SANDRO CORSI, PRESIDENTE DELLA OLYMPIA THYRUS S. VALENTINO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAMPITELLO - OLYMPIA THYRUS S. VALENTINO, DISPUTATA A NARNI SCALO IL 07.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 116 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.04.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - INIBIZIONE AL PRESIDENTE SIG. CORSI SANDRO FINO AL 31.10.2013. HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 24.04.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo il Sig. Sandro Corsi, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta da G.S.. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante AIA Sig. Luigi Leucci; era altresì presente il reclamante di persona, assistito dall’Avv. Luciano Ghirga. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali e dall’audizione dell’arbitro è emerso che al termine della gara il Sig. Sandro Corsi, Presidente della squadra ospite, gridava frasi irriguardose e gravemente lesive della buona fede dell’arbitro, invitando i calciatori della propria squadra a fare rientro negli spogliatoi prima dell’effettuazione del “terzo tempo”. Le proteste ed urla contro la terna arbitrale da parte del Sig. Corsi proseguivano anche durante il rientro negli spogliatoi. Dopo qualche minuto il Presidente della Olympia Thyrus si presentava nello spogliatoio della terna arbitrale e lamentava presunti torti arbitrali subiti, chiedendo spiegazioni all’arbitro: tale colloquio avveniva con la porta dello spogliatoio aperta e alla presenza di persone che venivano richiamate dal Presidente medesimo a testimonianza di quanto veniva detto. Trascorsi alcuni minuti il Sig. Sandro Corsi tornava nuovamente ad aprire la porta dello spogliatoio della terna arbitrale e, secondo quanto confermato in sede di audizione dal direttore di gara, invitava quest’ultimo a non scrivere nel referto alcunché contro la sua squadra, poiché egli aveva registrato il colloquio avvenuto qualche minuto prima ed intendeva produrlo alla Federazione, unitamente ai filmati della gara che avrebbero dimostrato la sussistenza dei predetti torti. In merito all’episodio da ultimo riportato, va precisato che il reclamante nega di aver effettuato alcuna registrazione del colloquio con il direttore di gara ed anche di aver minacciato di produrla. La Commissione sul punto rileva che, se pure non vi è alcuna prova circa l’avvenuta registrazione, vi è stata piena conferma in sede di audizione da parte dell’arbitro – il cui rapporto, come noto, riveste l’efficacia di cui all’art. 35 C.G.S. - circa il fatto che il Sig. Corsi ne avrebbe dichiarato la sussistenza, condotta di per sé gravemente antisportiva. Alla luce di quanto precede, la condotta tenuta dal Sig. Sandro Corsi appare ovviamente meritevole di sanzione; quanto all’entità della stessa, la Commissione ritiene che non vi siano margini per una riduzione dell’inibizione inflitta dal G.S, soprattutto alla luce della recidiva specifica nella quale è incorso il reclamante. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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