• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TORDANDREA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA TORDANDREA – BOSCO PIEVE PAGLIACCIA DISPUTATA A TORDANDREA IL 13.04.2013,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 118, DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
•L’AMMENDA DI €. 600,00;
•L’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BRUNETTI ALAN FINO AL 15/04/2014;
•LA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE ROCCHI GIANLUCA FINO AL 15/09/2013;
•LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BALDUCCI LUCA PER OTTO GIORNATE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TORDANDREA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA TORDANDREA – BOSCO PIEVE PAGLIACCIA DISPUTATA A TORDANDREA IL 13.04.2013,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 118, DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
•L’AMMENDA DI €. 600,00;
•L’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BRUNETTI ALAN FINO AL 15/04/2014;
•LA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE ROCCHI GIANLUCA FINO AL 15/09/2013;
•LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BALDUCCI LUCA PER OTTO GIORNATE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.05.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo la Società A.C.D. Tordandrea chiedendo la riduzione delle
sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo
descritto nel referto in merito ai comportamenti posti in essere nei suoi confronti da parte del
dirigente Brunetti, dall’allenatore Rocchi e del calciatore Balducci, così come dettagliatamente
descritti nella delibera del G.S., specificando, quanto al Brunetti, che allorchè costui lo stringeva
al braccio, ciò faceva nell’intento di attirare la sua attenzione.
La Commissione ritiene congrua la sanzione inflitta dal G.S. relativamente ai fatti addebitati
all’allenatore Rocchi e come tale meritevole di integrale conferma.
Per contro ritiene maggiormente congruo rispetto ai fatti in contestazione ed alle conseguenze
scaturite da tali fatti, ridurre le sanzioni nei confronti del calciatore Balducci e del dirigente
Brunetti, determinandole – rispettivamente – in sei giornate di squalifica e nell’inibizione fino al
31/12/2013.
Ritiene parimenti equo determinare in €. 400,00 la sanzione dell’ammenda a carico della società.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce:
•L’inibizione al dirigente Brunetti Alan fino al 31/12/2013;
•La squalifica al calciatore Balducci Luca per sei giornate effettive di gara;
•L’ammenda alla società ad €. 400.00.
Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TORDANDREA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA TORDANDREA – BOSCO PIEVE PAGLIACCIA DISPUTATA A TORDANDREA IL 13.04.2013,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 118, DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
•L’AMMENDA DI €. 600,00;
•L’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BRUNETTI ALAN FINO AL 15/04/2014;
•LA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE ROCCHI GIANLUCA FINO AL 15/09/2013;
•LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BALDUCCI LUCA PER OTTO GIORNATE."