COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. VIRTUS MONTEGABBIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS MONTEGABBIONE – SETTEVALLI PILA DISPUTATA A MONTEGABBIONE IL 07.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 60 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •L’AMMENDA DI €. 1.000,00; •LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PICCINI CRISTIAN FINO AL 31/07/2013; •LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANIERI DANIELE PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. VIRTUS MONTEGABBIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS MONTEGABBIONE - SETTEVALLI PILA DISPUTATA A MONTEGABBIONE IL 07.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 60 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •L’AMMENDA DI €. 1.000,00; •LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PICCINI CRISTIAN FINO AL 31/07/2013; •LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANIERI DANIELE PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.05.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo la Società A.P.D. Virtus Montegabbione, chiedendo la riduzione delle sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali e dall’audizione dell’arbitro si è ricostruito quanto accaduto durante la gara e più precisamente in occasione dell’espulsione, per doppia ammonizione, del calciatore Manieri Daniele, il quale successivamente si rendeva protagonista di una condotta offensiva ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara. In tale circostanza l’arbitro veniva accerchiato da atleti ed esponenti della panchina del Montegabbione e subiva un colpo alla nuca senza riuscire ad individuare l’autore del fatto. Il gesto è senza dubbio deprecabile e meritevole di adeguata sanzione. Per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore Piccini Cristian a parere di questa Commissione può essere contenuta fino al 30/06/2013. Tutto ciò premesso, a parere di questa Commissione, le sanzioni inflitte dal G.S. alla società ed al calciatore Manieri Daniele, appaiono eque e commisurate ai fatti commessi. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Piccini Cristian fino al 30/06/2013. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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