COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. VIRTUS MONTEGABBIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS MONTEGABBIONE – SETTEVALLI PILA DISPUTATA A MONTEGABBIONE IL 07.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 60 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •L’AMMENDA DI €. 1.000,00; •LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PICCINI CRISTIAN FINO AL 31/07/2013; •LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANIERI DANIELE PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. VIRTUS MONTEGABBIONE IN
RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS MONTEGABBIONE - SETTEVALLI PILA DISPUTATA A
MONTEGABBIONE IL 07.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. NR. 60 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA PUBBLICATO IN
PARI DATA, IN RELAZIONE:
•L’AMMENDA DI €. 1.000,00;
•LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PICCINI CRISTIAN FINO AL 31/07/2013;
•LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANIERI DANIELE PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.05.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo la Società A.P.D. Virtus Montegabbione, chiedendo la
riduzione delle sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali e dall’audizione dell’arbitro si è ricostruito quanto accaduto durante
la gara e più precisamente in occasione dell’espulsione, per doppia ammonizione, del calciatore
Manieri Daniele, il quale successivamente si rendeva protagonista di una condotta offensiva ed
irriguardosa nei confronti del direttore di gara. In tale circostanza l’arbitro veniva accerchiato da
atleti ed esponenti della panchina del Montegabbione e subiva un colpo alla nuca senza riuscire
ad individuare l’autore del fatto. Il gesto è senza dubbio deprecabile e meritevole di adeguata
sanzione.
Per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore Piccini Cristian a parere di questa
Commissione può essere contenuta fino al 30/06/2013.
Tutto ciò premesso, a parere di questa Commissione, le sanzioni inflitte dal G.S. alla società ed al
calciatore Manieri Daniele, appaiono eque e commisurate ai fatti commessi.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Piccini Cristian fino al
30/06/2013. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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