COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. VALDICHIANA UMBRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDICHIANA – COLLEPIEVE DISPUTATA A FICULLE IL 07.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 60, DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •L’AMMENDA DI €. 500,00; •LA SQUALIFICA INFLITTA AL MASSAGGIATORE PIAZZAI GIULIANO FINO AL 31/12/2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 03.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. VALDICHIANA UMBRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDICHIANA - COLLEPIEVE DISPUTATA A FICULLE IL 07.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 60, DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •L’AMMENDA DI €. 500,00; •LA SQUALIFICA INFLITTA AL MASSAGGIATORE PIAZZAI GIULIANO FINO AL 31/12/2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.05.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo la Società A.C.D. Valdichiana Umbra, chiedendo la riduzione delle sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto circa il comportamento reiteratamente offensivo ed ingiurioso posto in essere dal massaggiatore Piazzai Giuliano al suo indirizzo per l’intera durata della gara. Rileva peraltro questa Commissione che il comportamento del Piazzai non sia tuttavia tale da configurare gli estremi della minaccia in senso proprio. Si ritiene conseguentemente equo ridurre la sanzione a carico del suddetto nella squalifica fino al 01/10/2013. Anche per quanto attiene l’ammenda a carico della società si ritiene equo ridurne l’importo da € 300,00, in quanto maggiormente conforme all’episodio in contestazione. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce: •La squalifica al massaggiatore Piazzai Giuliano fino al 01/10/2013; •L’ammenda alla società ad €. 300,00. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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