COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 10.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AVIGLIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – COLONIA DISPUTATA A FOLIGNO IL 14.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANNI DIEGO FINO AL 31/12/2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 10.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AVIGLIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO - COLONIA DISPUTATA A FOLIGNO IL 14.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANNI DIEGO FINO AL 31/12/2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.05.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo la Società A.S.D. Real Avigliano chiedendo la riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento posto in essere nei suoi confronti dal calciatore Manni Diego che, espulso per doppia ammonizione teneva un comportamento reiteratamente offensivo e lo spintonava in maniera vigorosa. Tale episodio merita adeguata sanzione; tuttavia, la Commissione ritiene che esso sia inquadrabile quale smodata protesta piuttosto che condotta propriamente violenta. Atteso quanto sopra, a parere di questa Commissione, la squalifica inflitta dal G.S. può essere ridotta fino al 31/10/2013. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Manni Diego fino al 31/10/2013. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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