F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 4) RICORSO DELL’ U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS N.O.I.F. DOVUTO ALLA SOCIETÀ LITTLE CLUB G. MORA, IN RELAZIONE AL CALC. BRICHETTO GIACOMO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 9/D del 27.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 4) RICORSO DELL’ U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS N.O.I.F. DOVUTO ALLA SOCIETÀ LITTLE CLUB G. MORA, IN RELAZIONE AL CALC. BRICHETTO GIACOMO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 9/D del 27.9.2012) Con reclamo in data 31 gennaio 2013, la U.S. Città di Palermo S.p.A. (di seguito “Palermo”) ha impugnato e chiesto l’annullamento e/o la riforma della decisione di cui al COM. UFF. n. 9/D del 28 settembre 2012 della Commissione Vertenze Economiche (di seguito “C.V.E.”) della F.I.G.C., a motivo della inutilizzabilità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal calciatore Giacomo Brichetto su ordine della C.V.E. e della conseguente mancanza di prova del tesseramento del citato calciatore con la A.S.D. Little Club G. Mora per le Stagioni Sportive 1995/1996 e 1996/1997. Il reclamo è infondato e va respinto. La Corte osserva che, laddove, come nel caso di specie, nell’ambito del procedimento relativo al riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. non sia possibile dar prova del tesseramento del calciatore per una o più stagioni sportive presso una determinata squadra sulla base di documenti ufficiali della F.I.G.C. per mancanza di detti documenti ufficiali e, dunque, per ragioni che esulano dalla sfera di responsabilità del soggetto richiedente, una applicazione rigida e rigorosa del principio relativo all’onere della prova di cui all’art. 50 comma 5, C.G.S., richiamato dal Palermo, non appare né ragionevole né equa, necessitando al contrario di un contemperamento onde non rendere eccessivamente difficoltoso, ove non impossibile, l’esercizio del diritto di cui all’art. 99 bis N.O.I.F.. Correttamente, pertanto, sussistendo indizi pure sempre documentali del tesseramento del calciatore Brichetto per la A.S.D. G. Mora negli anni 1995/96 e 1996/97, la C.V.E. ha ritenuto di ordinare la comparizione personale del calciatore dinanzi alla Commissione prospettando, in alternativa a quest’ultima, la possibile produzione da parte dello stesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla circostanza del tesseramento per le citate s.s. per le quali, non essendo disponibile la documentazione federale, nessun addebito di mancato assolvimento dell’onere probatorio è ascrivibile alla A.S.D. Little Club G. Mora. Il quadro probatorio relativo al tesseramento del calciatore anche per le s.s. in questione può dirsi comunque sufficientemente integrato, anche a prescindere dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio acquisita in alternativa all’audizione del Brichetto secondo quanto disposto dalla C.V.E., avuto riguardo alle circostanze peculiari del caso concreto, con conseguente infondatezza delle doglianze del reclamante. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Città di Palermo di Palermo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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