F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 08 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/TORINO DELL’1.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 97 del 3.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 08 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/TORINO DELL’1.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 97 del 3.12.2012)
Con decisione del 3 dicembre 2012, Com. Uff. n. 97, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 1° dicembre 2012 tra la società F.C. Juventus S.p.A. e la società Torino F.C. S.p.A., valevole per la quindicesima giornata di andata del Campionato di Serie A, irrogava al Torino l’ammenda di € 25.000,00, “ per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, gravemente danneggiato nel proprio settore un centinaio di seggiolini, un separatore di settore nonché locali adibiti a servizi igienici; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Torino, la quale, con ampia motivazione, sosteneva, in primo luogo, la mancata identificazione, quali autori dei danneggiamenti, dei tifosi torinisti, ed in secondo luogo si doleva della sproporzionalità della sanzione anche in ragione del fatto che sarebbe stato possibile applicare l’art. 14, comma 5, C.G.S. come esimente e non solo ai fini della riduzione della pena, concludendo per l’annullamento o, in via subordinata, per la riduzione dell’ammenda irrogata. All’udienza del 10 gennaio 2013, la Corte prendeva atto che nella relazione del collaboratore della Procura Federale si faceva riferimento a notizie attinte dal responsabile dell’ordine pubblico circa scontri intervenuti nelle adiacenze dello stadio tra sostenitori delle due squadre, con ferimenti e ricoveri ospedalieri anche di personale della Digos, emettendo una ordinanza interlocutoria volta ad approfondire questi ultimi aspetti dei quali non vi era esatto riscontro nella decisione del Giudice Sportivo di primo grado, e rinviando la decisione sul reclamo all’esito dei richiesti accertamenti. Alla odierna udienza la Corte ha potuto esaminare la relazione della Procura Federale la quale, nel confermare quanto riferito dal collaboratore, trasmetteva la e-mail a quest’ultimo inviata dal responsabile dell’ordine pubblico allo stadio, dottor Antonio Politano, in cui si riportavano gli episodi di violenza accaduti durante l’afflusso allo stadio delle opposte tifoserie nei termini precedentemente riferiti. La decisione della Corte, tuttavia, deve limitarsi alle motivazioni addotte dal Giudice di prime cure relativamente alla sanzione inflitta alla società appellante, non potendo assumere alcun rilievo gli episodi, anche se di rilevante gravità, non direttamente esaminati nella decisione impugnata. In tale ottica riduttiva dell’ambito delibativo appare, in effetti, eccessivamente afflittiva la misura dell’ammenda, irrogata in relazione solo a danneggiamenti di seggiolini e di locali igienici, e risulta maggiormente conforme a principi di giustizia, anche nel solco della dosimetria che ha sempre informato la giurisprudenza di questa Corte, la riduzione dell’ammenda stessa ad € 15.000,00, così accogliendo uno dei motivi di ricorso avanzato dalla società Torino F.C. S.p.A., fatti salvi i profili risarcitori da valutare eventualmente in diversa e competente sede. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Torino F.C. di Torino, riduce la sanzione inflitta dell’ammenda a € 15.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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