F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 08 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA LAZIO/NAPOLI DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 147 dell’11.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 08 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA LAZIO/NAPOLI DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 147 dell’11.2.2013)
Con ricorso ritualmente proposto la S.S.C. Napoli S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 147 dell’11.2.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A, seguito gara Lazio/Napoli del 9.2.2013, le ha inflitto la sanzione della ammenda di € 15.000,00 “per avere, suoi sostenitori, dal 20° al 45° del 1° tempo, indirizzato reiteratamente un fascio di luce laser sull'Arbitro e sui calciatori della squadra avversaria”; recidiva specifica e entità della sanzione attenuata ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, c. 1, lettere a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le FF.OO. ai fini preventivi e di vigilanza”. Con i motivi scritti la ricorrente si è doluta del mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 13, comma 2, lett. e) C.G.S.. Ha, a tal uopo, osservato che il G.S. nel contenuto motivazionale della sua decisione, riconoscendo che la ricorrente si era concretamente operata con le FF.OO. ai fini preventivi e di vigilanza, aveva di fatto attestato la sussistenza della ulteriore circostanza prevista dall'art. 13, comma 1, dando così luogo alla integrazione dell'esimente. Ha concluso, in via principale, per l'annullamento e/o revoca della sanzione previo riconoscimento della circostanza di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) C.G.S., con conseguente integrazione della relativa esimente, in subordine, ha richiesto, applicandosi l'attenuante della
disputa della gara in campo avverso, la riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia. Alla seduta dell’8.3.2013, fissata davanti alla C.G.S. – 1° Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva, però, questa Corte che l'assunto della ricorrente è surrettizio e privo di fondamento atteso che l'enunciazione motivazionale del Giudice Sportivo non rappresenta altro che la previsione dell'attenuante di cui alla lett. b) dell'art. 13, comma 1, C.G.S.. Attenuazione della sanzione, e non esimente, non avendo, all'evidenza, ritenuto la sussistenza dei presupposti sanciti dalla lett. e) per l'omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza della Società. Sanzione che questa Corte ritiene del tutto congrua in ragione della contestata recidiva specifica per analoghe condotte verificatesi nel corso della gara Napoli/Roma del 7.1.2013. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.C. Napoli di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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