F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 08 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 12. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA SEGUITO GARA INTER/MILAN DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 26.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 08 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 12. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA SEGUITO GARA INTER/MILAN DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 26.2.2013) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 155 del 26.2.2013, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla società dell’Inter calcio – all’esito della gara Inter/Milan del 24.2.2013 - la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 con diffida “per avere suoi sostenitori: 1) all’11° del primo tempo, all’11°, 15°, 16° e 19° del secondo tempo, indirizzato grida e cori costituenti espressioni di discriminazione razziale ad un calciatore della squadra avversaria, 2) al 30° del primo tempo e al 44° del secondo tempo, indirizzato analoghi cori nei confronti di altro calciatore della squadra avversaria; 3) al 12° del primo tempo ed al 34° e 37° del secondo tempo, esposto quattro striscioni dal contenuto insultante nei confronti di un calciatore e dei sostenitori della squadra avversaria; 4) nel corso del primo tempo e al 30° del secondo tempo, indirizzato in varie circostanze un fascio di luce laser sul terreno di gioco, nonostante i reiterati inviti a desistere da tale riprovevole comportamento; con recidiva specifica; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per aver la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure ha interposto reclamo la menzionata società, all’uopo contestando, in punto di fatto, la lacunosa ricostruzione delle condotte in addebito e, rispetto al trattamento sanzionatorio, l’omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d), che, congiuntamente a quelle già riconosciute ai sensi del medesimo art. 13, comma 1, lett. a) e b), avrebbe condotto all’applicazione dell’esimente di cui all’art. 13 comma 1 C.G.S.. Sulla scorta delle suddette considerazioni la società reclamante ha, dunque, concluso per la riduzione della sanzione applicata. Analoghe conclusioni la ridetta società ha, infine, rassegnato nel corso dell’udienza all’esito dell’esposizione delle tesi difensive. Il reclamo va accolto nei limiti di seguito indicati. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale, così come sulla corretta qualificazione in termini di illecito delle condotte in addebito. Ed, invero, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, occorre dare evidenza alle seguenti circostanze di fatto “da parte della tifoseria dell’Inter occupante il settore di curva venivano rivolti sonori buh buh ad indirizzo del calciatore Mario Balotelli n. 45 del Milan all’11 p.t. allorquando il predetto calciatore entrava in possesso palla. Gli stessi ululati buh buh venivano ripetuti all’11 del s.t. allorquando il calciatore Balotelli entrava in contrasto di gioco con il calciatore avversario Cambiasso, a tali ululati seguiva il seguente coro Balotelli figlio di puttana. La suddetta condotta veniva reiterata al 15° ed al 16° del S.T. con l’esibizione di una vistosa banana gonfiabile…Analoga situazione si verificava anche al 19 del S.T. dopo uno scontro di gioco in area con un avversario. Al 30° del primo tempo venivano indirizzati da parte della tifoseria dell’Inter, occupante il settore di curva, al calciatore Muntari..analoghi buh buh allorchè lo stesso veniva ammonito dal direttore di gara ed al 44 del S.T. quando veniva sostituito”. Orbene, in disparte l’inammissibilità in sé della prova per immagini, ammessa dal C.G.S. in riferimento solo a circostanze e secondo modalità tassativamente definite, qui non riscontrate, la stessa chiara e ripetuta percezione, in modo distinto e reiterato, dei cori in questione, riferiti alla tifoseria dell’Inter occupante il settore di curva (e dunque non ad uno sparuto gruppo di tifosi) e definiti “sonori”, riflette, con immediatezza, l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, che non appaiono dunque aderenti alle divisate risultanze istruttorie. Del pari, prive di pregio si rivelano le osservazioni censoree riferite alla seconda tipologia di condotta in contestazione, consistita nella reiterata esibizione di quattro striscioni dal contenuto insultante. Ed, invero, dalla medesima fonte di prova sopraindicata si evince che “al 12° del s.t. venivano esposti dalla curva occupata dai sostenitori dell’Inter 2 striscioni dal seguente tenore “Balotelli sei solo un povero uomo di merda milanista”, “Balotelli non riconosci tua figlia allora è un vizio di famiglia”. Dal 34° al 40° del s.t. veniva esposto dagli stessi sostenitori di cui sopra uno striscione dal seguente tenore letterale “se Silvio compra anche il vaticano da Giudeo passi a Cristiano?” E ancora, dal 30° al 40° del s.t. veniva esposto uno striscione dal seguente tenore “Rossoneri Carabinieri”. In disparte la non condivisibile lettura riduttiva accreditata dalla difesa attorea, circa la contenuta valenza offensiva di tutte le espressioni utilizzate, deve soggiungersi che la chiara attitudine degli striscioni esposti, tra cui anche quello recante la scritta “Rossoneri Carabinieri”, a concretare forme intollerabili di provocazione e di ingiuria deve essere colta in relazione alla peculiarità del contesto di riferimento in cui, per effetto della deprecabile adesione da parte di taluni gruppi di sostenitori a logiche e principi deviati, può diventare strumento di offesa anche ciò che costituisce un valore o un simbolo per la società civile. In siffatte evenienze la dimensione illecita della condotta resta evidentemente immutata in considerazione della sua indubbia potenzialità – rinveniente dall’intrinseca attitudine, per le medesime ragioni suesposte, ad essere percepita come offesa anche da parte del gruppo di destinazione – ad integrare un fattore di possibile perturbazione dell’ordine pubblico. Quanto alle ulteriori contestazioni, mette conto evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto, risulta chiaramente accertata la provenienza dalla tifoseria interista dei fasci di luce laser indirizzati sul campo di gioco. Il rapporto dei collaboratori della Procura Federale evidenzia a tal riguardo che “nel corso del primo tempo veniva indirizzato un fascio di luce laser proveniente dalla curva occupata dai sostenitori dell’Inter…in diverse occasioni. A tal riguardo veniva diffuso un annuncio al 6° ed al 25° del primo tempo volto a dissuadere la continuazione di tale condotta. Secondo quanto riferito dal dirigente dell’O.P. il responsabile veniva individuato al termine del primo tempo. Al 30° del secondo tempo l’evento sopra descritto si verificava nuovamente. Dunque, i raggi laser in argomento provenivano, non già dalla tribuna centrale occupata dai sostenitori di entrambe le squadre, come sostenuto nell’atto di gravame, bensì dalla curva occupata dai (soli) sostenitori dell’Inter. Né possono qui trovare credito le residue deduzioni della società ricorrente circa la configurabilità di una terza circostanza attenuante ex articolo 13, comma 1 che, congiuntamente a quelle già riconosciute ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) e b), consentirebbe di dar corso all’applicazione dell’esimente prevista dall’art. 13 cit. Sul punto, la mentovata società deduce che: a) è stato diffuso un annuncio per far desistere dall’uso del laser; b) l’utilizzatore è stato identificato attraverso le telecamere di sorveglianza; c) l’annuncio è stato reiterato durante la gara; d) un delegato alla sicurezza della società, assieme ad uno steward, hanno consegnato il soggetto alle forze di polizia. In disparte la genericità della censura, che non evidenzia quale ulteriore circostanza, diversa da quelle già riconosciute dovesse essere applicata alla specifica fattispecie in argomento, deve rilevarsi come la condotta collaborativa posta in essere dalla società ricorrente non possa ritenersi del tutto adeguata, attesa la reiterazione dell’episodio in contestazione anche nel secondo tempo di gara (dopo cioè che la società era già intervenuta, in modo evidentemente non risolutivo). Infine, quanto alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene che non possa essere obliterata la gravità dei fatti in contestazione in ragione sia dell’intrinseca valenza offensiva delle singole condotte accertate sia della pluralità degli addebiti e della loro reiterazione nel corso della gara sia ancora della contestata recidiva, fatta palese dalla consumazione di episodi analoghi accertati a carico della società ricorrente nell’arco di appena 6 mesi con Com. Uff. del 29.10.2012 (partita Bologna/Inter) del 5.11.2012 (partita Juventus/Inter) dell’11.12.2012 (Inter/Napoli) dell’11.2.2013 (Inter/Chievo). Ciò nondimeno, la Corte ritiene di dover rimodulare la sanzione inflitta dal giudice di prime cure onde rendere il relativo contenuto afflittivo maggiormente aderente agli orientamenti fin qui assunti, quanto all’entità della misura punitiva, in riferimento alle singole tipologie di illecito in contestazione consumate in circostanze analoghe a quelle qui in rilievo. In applicazione della suddetta metodica appare, dunque, equo applicare la sanzione di € 40.000 con conferma della diffida. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto nei soli limiti suddetti e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano di Milano riduce la sanzione all’ammenda di € 40.000,00 con conferma della diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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