F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 18 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER GIORNI 30 ALLA CALC. DONATI CHIARA; – INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. BASILE RAFFAELE; – AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 N.O.I.F. E 10, COMMI 1 E 2, C.G.S.- NOTA N. 4600/287PF12-13/GT/DL DEL 5.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN dell’11.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 18 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER GIORNI 30 ALLA CALC. DONATI CHIARA; - INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. BASILE RAFFAELE; - AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 N.O.I.F. E 10, COMMI 1 E 2, C.G.S.- NOTA N. 4600/287PF12-13/GT/DL DEL 5.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN dell’11.4.2013) La Commissione Disciplinare Nazionale si è pronunciata sul deferimento promosso dalla Procura Federale nei confronti dei tre ricorrenti e generato dalla conoscenza della <>. La C.D.N., condividendo le ragioni giuridiche della Procura Federale, ha individuato nei predetti eventi la violazione, da parte della giocatrice e del Presidente della società A.S.D. Futsal Ternana, dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 39 N.O.I.F. (Tesseramento dei calciatori) e 10, commi 1 e 2 C.G.S. (Doveri e divieti in materia di tesseramenti) e, da parte della società Ternana, una responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.. I motivi di ricorso possono così essere sintetizzati: a) Mancato rispetto del termine ex art. 30 nn. 8 e 9 C.G.S.. Il provvedimento sanzionatorio sarebbe nullo per il mancato rispetto dei termini di convocazione, atteso che la calciatrice, contrariamente al Presidente Raffaele Basile (che, l’ha comunque ricevuta in ritardo, appena quattro giorni prima, il 6.4.2013), non avrebbe mai ricevuto l’atto di convocazione per l’udienza dinanzi la C.D.N.; b) Nel merito, errata interpretazione dell’art. 118 N.O.I.F.. Se è vero che ai sensi dell’art. 118 N.O.I.F. è consentito, senza nulla osta della società di appartenenza, il passaggio nel corso dell’anno, nei periodi stabiliti dalla Federazione, ad un’altra società per l’attività di calcio a 5 o a 11 e viceversa, ne dovrebbe discendere che in tale possibilità possa rientrare anche quella di partecipare ad allenamento o a partite non ufficiali. All’udienza odierna l’Avv. Stagliano si è riportato alle argomentazioni dell’atto scritto insistendo, in via pregiudiziale, per la declaratoria di nullità della decisione della C.D.N. e, nel merito, per l’accoglimento del ricorso, sottolineando come i propri assistiti hanno già scontato una parte della sanzione comminata. Il rappresentante della Procura ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso. L’eccezione preliminare di nullità della decisione della C.D.N. per difetto/o tardiva comunicazione della convocazione per la trattazione del giudizio dinanzi la Commissione Disciplinare Nazionale è fondata. Agli atti, infatti, è stata acquisita la cartolina dell’avviso della comunicazione al Presidente della società ricorrente ricevuto in data 6 aprile 2013 (per l’udienza del successivo giorno10) senza rispettare il termine di dieci giorni liberi stabiliti dall’art. 30, comma 9 del C.G.S., mentre manca la prova della notifica della comunicazione stessa alla calciatrice Chiara Donati, in violazione dell’art. 30, comma 8, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.S.D Futsal Ternana di Preci (Perugia), annulla la deliberazione impugnata per difetto di prova della tempestiva trasmissione ai reclamanti dell’avviso di svolgimento dell’udienza presso la Commissione Disciplinare Nazionale. Dispone la trasmissione degli atti alla C.D.N per i provvedimenti di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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