F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. LONGOBARDA CALCIO A5/PENTALCOR GRADO CALCIO A 5 DEL 22.02.2013 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. 102 dell’8.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. LONGOBARDA CALCIO A5/PENTALCOR GRADO CALCIO A 5 DEL 22.02.2013 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. 102 dell’8.3.2013)
Con ricorso del 17 aprile 2013, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. c) C.G.S., il Presidente Federale ha chiesto la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del precedente 8 marzo con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Pentalcor Grado Calcio a 5, è stata dichiarata la non regolarità della gara tra tale società e la A.S.D. Longobarda Calcio a 5 di due settimane precedente ed è stata ordinata la
ripetizione della stessa. Nel ricorso si riferiva che il Presidente del competente Comitato Regionale aveva chiesto al Presidente Federale l’impugnazione della decisione in parola del Giudice Sportivo sotto il profilo che l’originario reclamo, poi accolto, della Società Pentalcor Grado Calcio a 5 era stata tardivamente proposto e doveva, pertanto, essere dichiarato inammissibile. In particolare, il ricorso chiarisce il quadro normativo destinato a regolare la fattispecie, costituito dal Comunicato Ufficiale 119/A del 17 gennaio 2013 con cui la F.I.G.C. ha abbreviato i termini per la proposizione dei reclami nell’ambito dei Campionati regionali e provinciali di calcio a cinque con la previsione della loro necessaria proposizione entro mezzogiorno del secondo giorno successivo alla gara. Alla luce di queste premesse, nonché della circostanza che il reclamo originario era stato proposto a distanza di 5 giorni dalla disputa della gara, ossia il 27 febbraio 2013, il Presidente Federale concludeva per l’annullamento della decisione oggetto di ricorso con ripristino del risultato conseguito sul campo. Ciò premesso, la Corte non ha dubbi nel ritenere la fondatezza dello straordinario mezzo di impugnazione oggetto del presente giudizio. Ed invero è incontroverso che, pur nella vigenza del Comunicato Ufficiale prima citato di abbreviazione dei termini al secondo giorno successivo alle gare interessate, il reclamo da cui ha tratto origine la presente controversia sia stato proposto nell’inosservanza del termine stesso, secondo quanto si ricava dagli atti. Non può, allora, che esercitarsi da parte di questa Corte il proprio potere caducatorio, nell’interesse dell’ordinamento federale, di pronunciare l’invalidità degli atti posti in essere in violazione della normativa di settore, con conseguente eliminazione degli effetti da essi indebitamente prodotti. A questa stregua, va dichiarata l’illegittimità della pronuncia del giudice sportivo di cui si tratta e, conseguentemente, annullata: a questa statuizione deve naturalmente accompagnarsi la reintegrazione della situazione di diritto anteriore alla pronuncia, nella specie consistente nella riespansione e riconquista di validità del risultato ottenuto al termine della gara. Non v’è materia per provvedere sulle spese del presente procedimento. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo nella gara su indicata.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 13 Maggio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. LONGOBARDA CALCIO A5/PENTALCOR GRADO CALCIO A 5 DEL 22.02.2013 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. 102 dell’8.3.2013)"