LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.172 del 14.05.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA POGGIBONSI – FOLIGNO DEL 12 MAGGIO 2013 E RECLAMO SOCIETA’ POGGIBONSI

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.172 del 14.05.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA POGGIBONSI – FOLIGNO DEL 12 MAGGIO 2013 E RECLAMO SOCIETA’ POGGIBONSI - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla società Poggibonsi, o s s e r v a - la società Poggibonsi chiede che sia disposto la ripetizione della gara PoggibonsiFoligno terminata con il risultato di 2 a 1 in favore della società toscana. Tale risultato impedisce alla reclamante di partecipare ai Play-off per una peggiore differenza reti rispetto alla società Teramo, che nella stessa giornata ha battuto la Salernitana con il risultato di 4 a 1; - la reclamante motiva la richiesta con l’inosservanza delle regola della contemporaneità dell’inizio della gara di cui al Com. Uff. n. 146/DIV del 21.3.2013, in quanto la gara Teramo - Salernitana è stata sospesa per 27’minuti a causa di una forte pioggia e pertanto la società abruzzese “ha potuto disputare una parte della propria gara avendo già la certezza del risultato maturato nella gara Poggibonsi – Foligno e con la consapevolezza che segnando 4 reti, come è poi accaduto, avrebbe ottenuto il diritto di accedere ai play-off per una migliore differenza reti rispetto allo stesso Poggibonsi”; - rilevato che la disposizione richiamata dal Com. Uff. n. 146/DIV fa riferimento solo al “contemporaneo inizio” delle gare, ma nulla dice riguardo ad eventuali sospensioni del gioco o a possibili rinvii delle partite per cause sopravvenute ed imprevedibili, ritiene questo Giudice Sportivo che non si possa condividere l’affermazione della società istante riguardo ad una necessitata sospensione della propria gara, perché un simile principio finirebbe con il creare reazioni a catena di difficile gestione, posto che il Comunicato riguarda, dalla 14^ giornata di ritorno per le gare del Campionato di 2^ divisione; - per questi motivi, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dalla società Poggibonsi confermando il risultato acquisito in campo (Poggibonsi 2 – Foligno 1). - La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it