NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 103 del 14.05.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. JUVE STABIA – Soc.VERONA

NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 103 del 14.05.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. JUVE STABIA – Soc.VERONA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 09.15 del 13 maggio 2013) circa la condotta tenuta al 31° del secondo tempo dal calciatore Ferrari Nicola (Soc. Verona) nei confronti del calciatore Figliomeni Giuseppe (Soc. Juve Stabia); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore scaligero, sulla trequarti avversaria e lontano dall’azione, si avvicinava al calciatore stabiese e da una distanza di circa mezzo metro, con palese gestualità, gli indirizzava uno sputo. Tale biasimevole gesto non veniva visto dall’Arbitro e, pertanto, nessun provvedimento disciplinare veniva adottato. Le immagini acquisite non consentono di determinare con assoluta certezza in che misura ed in quale zona del corpo (presumibilmente il volto di Figliomeni) lo sputo abbia effettivamente colpito il destinatario, ma tale circostanza è ininfluente ai fini della valutazione disciplinare. Infatti, per costante orientamento interpretativo degli Organi di giustizia sportiva, lo sputo deve considerarsi a tutti gli effetti una “condotta violenta”, i cui estremi possono essere integrati anche se il deprecabile intento non abbia raggiunto l’ ”obiettivo”. Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della “prova televisiva” e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS delle condotte segnalate, che, appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Ferrari Nicola (Soc. Verona) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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