CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 marzo 2013 promosso da: Sig. Luca Fiuzzi / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 marzo 2013 promosso da: Sig. Luca Fiuzzi / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri (Presidente)
Avv. Prof. Carlo Bottari (Arbitro)
Avv. Prof. Massimo Zaccheo (Arbitro)
riunito in conferenza personale in data 21 marzo 2013, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità
il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2345 del 12 settembre 2012 - 650) promosso da:
Sig. Luca Fiuzzi, con l’Avv. Marco Ventura
parte istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli
parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 12 settembre 2012 (prot. n. 2345), il Sig. Luca Fiuzzi (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, di “…annullare e/o revocare la sanzione irrogata nei suoi confronti con la decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., Sezioni Unite, con la decisione pubblicata il 13 agosto 2012 con Comunicato Ufficiale n.026/CGF (2012/2013), confermativa della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale adottata con C.U. n. 101/CDN del 18 giugno 2012.”; consistente nella squalifica per anni quattro per violazione degli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, CGS) in relazione alle gare Cremonese/Monza del 27 ottobre 2010 e Pisa/Monza dell’8 dicembre 2010, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 8 maggio 2012 con nota n. 8011/33PF11-12/SP/BLP. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Carlo Bottari. Con memoria depositata in data 28 settembre 2012 prot. n. 2552 si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle istanze «…Con refusione delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Il Prof. Carlo Bottari e il Prof. Avv. Massimo Zaccheo de Luca accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 13 novembre 2012. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Le parti, anche a mezzo dei rispettivi procuratori, con la sottoscrizione del verbale d’udienza, autorizzavano il Collegio arbitrale a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, fino al 15 febbraio 2013. Vista la natura della controversia e su istanza delle parti, il Collegio arbitrale fissava il termine del 6 dicembre 2012 alla parte istante per il deposito di memoria e il termine del 21 dicembre 2012 alla parte intimata per il deposito di replica. Con memoria autorizzata depositata in data 6 dicembre 2012 prot. n. 3248, la parte istante replicava diffusamente alle argomentazioni svolte dalla parte intimata. Con memoria di replica depositata in data 19 dicembre 2012 prot. n. 3398, la parte intimata confutava le argomentazioni svolte dalla parte istante. Il Collegio arbitrale fissava l’udienza di trattazione al 24 gennaio 2013. All’udienza predetta, con la sottoscrizione del verbale d’udienza le parti autorizzavano il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, a prorogare il termine di pronuncia del lodo fino al 15 aprile 2013. Il Collegio, sentite le parti, fissava l’udienza di discussione al 15 marzo 2013, successivamente rinviata all’udienza del 21 marzo 2013. Alla predetta udienza, le parti si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle conclusioni rispettivamente formulate. Inoltre, con la sottoscrizione del verbale d’udienza le parti autorizzavano il Collegio arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo e, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, autorizzavano a prorogare il termine di pronuncia del lodo fino al 15 maggio 2013. Il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. In data 4 aprile 2013 veniva pubblicato il dispositivo. DIRITTO
1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa e come risulta dagli atti processuali, con la decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., Sezioni Unite, pubblicata il 13 agosto 2012, con Comunicato Ufficiale n. 026/CGF (2012/2013), aveva rigettato il ricorso del Sig. Luca Fiuzzi avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale e pubblicata con C.U. n. 101/CDN del 18 giugno 2012, con la quale era stata inflitta all’istante la sanzione della squalifica per anni quattro per violazione degli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6 del CGS in relazione alle gare Cremonese/Monza del 27 ottobre 2010 e Pisa/Monza dell’8 dicembre 2010, stagione sportiva 2010/2011; a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 8 maggio 2012 con nota n. 8011/33PF11- 12/SP/BLP. L’istanza di arbitrato contesta la correttezza dell’impugnata decisione della CGF, richiamando le argomentazioni svolte innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con particolare riferimento all’attendibilità delle dichiarazioni rese dal Sig. per la chiamata in correità dell’istante effettuata dal Sig. Gervasoni, totalmente prive di riscontro; e ritenendo, comunque, la sanzione non congrua. Nell’atto di costituzione la FIGC ha, innanzitutto, ricostruito le risultanze istruttorie e, quindi, confutando l’affermazione della parte istante che la motivazione della decisione impugnata si fondasse unicamente sulle dichiarazioni del Sig. Gervasoni. La parte intimata si è soffermata anche sui principi generali in tema di autonomia dell’ordinamento sportivo e sul valore autoaccusatorio delle dichiarazioni rese, sia in sede penale, sia innanzi alla Procura Federale.
2. Come si è detto, con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante ha censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. Il Collegio ritiene che, anche sulla base risultanze istruttorie acquisite e in applicazione dei principi che si sono, con chiarezza e costanza delineati nella giurisprudenza di questo Tribunale in materia, la domanda possa trovare solo parzialmente accoglimento, nel senso, quindi, di ritenere i fatti accertati idonei a configurare la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione dell’artt. 7, comma 7, CGS e, cioè, nella fattispecie di omessa denuncia. Deve ritenersi, infatti, che la Corte di Giustizia Federale abbia correttamente riepilogato lo svolgimento dei fatti di causa, con riferimento alle due partite in questione, precisando che “…la gara Cremonese/Monza è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da Gervasoni, Paoloni e Stefani (all’epoca dei fatti calciatori della Cremonese) e da Fiuzzi, Alberti e Iacopino (all’epoca dei fatti calciatori del Monza) su richiesta del gruppo degli “zingari”, che ha messo a disposizione la somma di euro 40.000,00… In merito alla gara Pisa/Monza…vi è stato un tentativo di alterazione posto in essere da Gervasoni e Stefani, nonché da Fiuzzi… e che tale ipotesi di alterazione del risultato non è stata più perseguita a causa del ‘crollo delle quote sul mercato asiatico’ (cfr. pag. 12 e ss.).” La posizione specificamente individuata della partecipazione dell’istante all’accordo finalizzato all’alterazione delle predette gare deriva, perciò, da dichiarazioni che non hanno ricevuto univoci e precisi riscontri esterni e, comunque, idonei a ritenere realizzati i presupposti richiesti dal citato art. 7, commi 1, 2, 5 e 6. In altre parole, se il Collegio ritiene che la Corte di Giustizia Federale abbia correttamente accertato lo svolgimento dei fatti, reputa che, tuttavia, la partecipazione dell’istante debba essere calibrata e individuata alla luce delle risultanze procedimentali, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico, sotto il profilo della qualificazione della fattispecie e della conseguente determinazione dell’entità della sanzione da erogare. Il Collegio ritiene, pertanto, che meriti accoglimento la richiesta di parte istante di ridurre la sanzione comminata, inserendo la contestata incolpazione nell’altra fattispecie contemplata dal 7° comma del citato art. 7 CGS. Ed, invero, dagli accertamenti risultanti dalle citate decisioni dei giudici federali non risulta che il Sig. Fiuzzi abbia assunto un ruolo tale nella vicenda da poter ritenere sussistente il rango probatorio minimo per pervenire alla qualificazione giuridica dei fatti ad esso addebitati come illecito sportivo ai sensi dei commi 1, 2, 5 e 6 del medesimo articolo 7. Le mere affermazioni de relato rese dal Sig. Gervasoni, in ordine alle gare di cui trattasi, senza volere assolutamente esprimere valutazioni di ordine generale sulla sua credibilità quale personaggio centrale nelle complesse vicende disciplinari e processuali legate al c.d. “calcio-scommesse”, si riferiscono di fatti privi di riscontro esterno, non potendo riconoscersi alcuna decisiva valenza di riscontro esterno alla predetta chiamata in correità dagli scambi di sms (in numero, peraltro, assai limitato) intercorsi tra il Sig. Stefani e il Sig. Fiuzzi prima e dopo la partita medesima. Per essi, infatti, al di là ed a prescindere dalla veridicità o meno della spiegazione alternativa fornita dai diretti interessati (richiesta del Sig. Stefani al Sig. Fiuzzi di procurargli i biglietti per l’imminente derby INTER – MILAN), manca, in ogni caso, un accettabile grado di plausibilità circa il loro asserito contenuto illecito. I menzionati contatti, peraltro, se non sono in grado di supportare la più grave accusa di illecito sportivo ex art. 7, comma 1, del CGS, sono certamente idonei a configurare, aderendo ad un indirizzo già seguito da questo Tribunale, l’illecito di cui all’art. 7, comma 7, citato. Con riferimento allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, infatti, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale in base alla quale non occorre né la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso (per i richiami giurisprudenziali specifici, i lodi coevi Conte c. FIGC e Alessio c. FIGC in data 15 novembre 2012; lodo Caremi c. FIGC in data 4 febbraio 2013; lodo Bertani c. FIGC in data 6 maggio 2013 ). Occorre, però, sottolineare che, ferma restando e ribadendo quale valenza di principio di ordine generale l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello generale, è corretto ritenere, anche in coerenza con i principi generali dell’ordinamento processuale penale, che “ai fini della valutazione della dichiarazione accusatoria “de relato”, debbano essere tenuti presenti i riscontri esterni relativi sia all’accertamento della verificazione del fatto che alla sua riferibilità al soggetto incolpato … Dunque, la chiamata in correità … per assurgere a elemento probatorio decisivo, deve essere corroborata da qualche elemento di riscontro, oggettivo o soggettivo, o provenire da soggetto di elevata e indiscutibile attendibilità, e va comunque considerata con particolare cautela laddove la prova a carico dell’accusato scaturisca da affermazioni riferite de relato (cfr. il lodo Stefani c. FIGC in data 8 aprile 2013, il lodo ALBERTI / F.I.G.C. in data 10 dicembre 2012, che, oltretutto, si riferiscono ai medesimi fatti e alle medesime circostanze oggetto della presente controversia; con riguardo ai quali cfr. anche il lodo Iacopino c. FIGC in data 21 marzo 2013).
3. Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi (lodo Bertani c. FIGC in data 6 maggio 2013; lodo Cristante c. FIGC del 30 novembre 2012; lodo Cristaudo c. FIAL del 22 maggio 2012; lodo Belmonte c. FIGC del 4 febbraio 2012; lodo Benigni, Ascoli calcio 1898 e dott. Massimo Collina c. FIGC dell’11 luglio 2011; lodo U.S.D. Noto Calcio c. FIGC e NND del 25 maggio 2011; lodo Donato Mauro c. FIGC e AIA in data 5 novembre 2010). Dalle precedenti considerazioni e dalla ritenuta sussistenza della diversa fattispecie dell’illecito contemplato dall’art. 7, comma 7, del CGS discende che la misura della sanzione inflitta della sospensione per un periodo di anni quattro non appare proporzionata alla gravità della condotta attribuita alla parte istante stessa. Dal riepilogo dei fatti di causa risulta che l’entità della sanzione inflitta non è proporzionata alla condotta tenuta in concreto dalla parte istante, quanto alla sua rilevanza e specificità. Appare, pertanto, sussistere un’apprezzabile sproporzione tra il fatto commissivo del ricorrente e la sanzione applicata che il Collegio stima equo ridurre a dodici mesi di squalifica. 4. Atteso l’accoglimento solo parziale dell’istanza, il Collegio Arbitrale ritiene equo di compensare fra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; di porre a carico del Sig. Luca Fiuzzi, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in euro 6000,00 (seimila/00) e il rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando all’unanimità, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. accertata la legittimità della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale e pubblicata in C.U. n. 026/CGF del 27/08/2012, in parziale accoglimento dell’istanza proposta in data 12 settembre 2012 (prot. 2345 – 650) dal Sig. Luca Fiuzzi, applica alla parte istante ai sensi dell’art. 7, comma 7, del CGS la sanzione di mesi dodici di squalifica a decorrere dalla data della decisione della CDN meglio specificata in motivazione;
2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda;
3. dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio;
4. pone a carico dell’istante Luca Fiuzzi, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge;
5. pone a carico dell’istante Luca Fiuzzi il pagamento dei diritti amministrativi;
6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deciso in Roma, all’unanimità, in data 21 marzo 2013, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Gabriella Palmieri F.to Carlo Bottari F.to Massimo Zaccheo