CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 marzo 2013 promosso da: Sig. Giuseppe Magalini / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 marzo 2013 promosso da: Sig. Giuseppe Magalini / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro) Avv. Guido Cecinelli (Arbitro) riunito in conferenza personale del 27 marzo 2013 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2462 del 20 settembre 2012-656) promosso da: Sig. Giuseppe Magalini rappresentato e difeso dagli Avv. Luciano Ruggiero Malagrini e Luca Bronzato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Cerea (VR), alla Via della Libertà n. 80/A parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante protempore, Presidente Sig. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Panama n. 58 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 20 settembre 2012 (prot. n. 2462), il Sig. Giuseppe Magalini (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, di “…prosciogliere da ogni addebito…per la violazione degli artt. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice…e per l’effetto revocare la squalifica di anni 3 e mesi 3 …”, sanzione irrogata nei suoi confronti dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC, Sezioni Unite, con la decisione pubblicata il 27 agosto 2012 con Comunicato Ufficiale n.033/CGF (2012/2013), consistente, appunto, nella squalifica per anni tre e mesi tre per violazione degli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, CGS) in relazione alla gara Ancona/Mantova del 30 maggio 2010, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 8 maggio 2012, nota n. 8011/33PF11-12/SPBLP; ovvero, “…in via gradata, ritenuta sussistente alternativamente la violazione dell’art. 1 CGS o quella di cui all’art. 7, comma 7, stesso codice…ovvero, in via ancora gradata, comminare una più mite e lieve sanzione ritenuta di giustizia.. “. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Marcello de Luca Tamajo. Con memoria depositata in data 9 ottobre 2012 prot. n. 2698, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte sia in via preliminare che in via subordinata, con riserva di più ampiamente dedurre in replica agli ulteriori scritti della parte istante, «…Con refusione delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro l’Avv. Guido Cecinelli. Il Prof. Avv. Marcello de Luca Tamajo e l’Avv. Guido Cecinelli accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 21 dicembre 2012. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. La parte istante richiedeva l’assunzione di prova testimoniale indicando quali testi il Sig. Carlo Gervasoni e il Sig. Tomas Locatelli. La parte intimata si opponeva alla richiesta perché irrilevante. Su richiesta delle parti, il Collegio fissava il termine del 21 gennaio 2013 per la parte istante per l’articolazione delle istanze istruttorie; del 15 febbraio 2013 per la parte intimata per il deposito di repliche e del 25 febbraio 2013 per le parti per il deposito di repliche. Le parti autorizzavano a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, fino all’8 aprile 2013. Con note istruttorie depositate in data 18 gennaio 2013 prot. n. 0117, la parte istante insisteva per l’assunzione dei testi. Con note istruttorie depositate in data 5 febbraio 2013 prot. n. 0382, la parte istante si opponeva all’assunzione delle prove articolate dalla parte istante e chiedeva, in via subordinata, prova contraria. Con note autorizzate depositate in data 22 febbraio 2012 prot. n. 0421, la parte istante insisteva per l’ammissibilità delle prove dedotte. Il Collegio fissava l’udienza di discussione al 27 marzo 2013. Il Collegio respingeva le istanze istruttorie, ritenendo la causa sufficientemente istruita e invitava le parti alla discussione sul merito. Le parti, quindi, si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle conclusioni rispettivamente formulate. Le parti autorizzavano a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, fino al 15 maggio 2013. Il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012, la Corte di Giustizia Federale, Sezioni Riunite, aveva rigettato il ricorso proposto dal Sig. Giuseppe Magalini avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101/CDN del 18 giugno 2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale aveva inflitto all’istante la sanzione della squalifica di anni tre e mesi tre per la violazione degli artt. 7, commi 1, 2 e 5, CGS in relazione alla gara Ancona/Mantova del 30 maggio 2010, stagione sportiva 2009/2010. La decisione della Corte di Giustizia Federale impugnata ha richiamato, innanzitutto, l’attività istruttoria svolta dal Procuratore Federale, riepilogando le indagini effettuate e gli elementi posti a base dell’atto di deferimento con riguardo alla gara in questione. Nell’atto di deferimento (depositato nel presente giudizio anche dalla parte intimata come allegato alla memoria di costituzione doc. n. 1) sono stati richiamati, infatti, come “materiale probatorio acquisito”, “gli stralci più significativi delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti”, in particolare, dai Signori Carlo Gervasoni, Andrea De Falco, Filippo Cristante e Tomas Locatelli. Con riferimento alla “valutazione delle risultanze probatorie”, va ricordato che le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del Sig. Gervasoni sono state ritenute attendibili dalla Procura Federale, perché, “ a fronte delle dettagliate dichiarazioni di GERVASONI, devesi ritenere provata anche la circostanza dell’utilizzo, da parte dei calciatori del Mantova, della macchina della società per recarsi ai due incontri, macchina di cui GERVASONI indica tipo e colore, e la responsabilità dell’allora D.S. DEL Mantova MAGALINI Giuseppe cui fu chiesta la possibilità dell’utilizzo della vettura e che fu messo al corrente dei motivi di tale necessità e dell’esito della trattativa rendendolo così compartecipe”. In particolare, non era emersa alcuna ragione di carattere personale idonea a far comprendere i motivi sottesi alla chiamata in correità dell’istante. Come risulta dalla copia dell’estratto del comunicato della CDN (doc. n. 2 del fascicolo di parte istante, pag. 64), in particolare, si afferma che “La difesa di Magalini, oltretutto, non tiene conto della assoluta inverosimiglianza della tesi secondo la quale quattro giocatori si sarebbero allontanati dal ritiro per ben due notti con la autovettura della Società senza che il Direttore Sportivo si accorgesse di nulla.” Tale circostanza risulta, poi, confermata proprio dai testi e, in particolare dalle dichiarazioni rese dal Sig. Gervasoni innanzi all’Autorità Giudiziaria di Cremona in data 12 marzo 2012, “munite di riscontri intrinseci e estrinseci”; richiamando la circostanza che “gli incontri furono due” e che “…le modalità clandestine degli incontri sono l’ennesima conferma del loro contenuto illecito. L’istanza di arbitrato contesta la correttezza dell’impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale sia per difetto di motivazione (come già in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale), sia per inattendibilità della chiamata in correità dell’istante effettuata dal Sig. Gervasoni alla luce delle dichiarazioni rese dagli altri soggetti coinvolti nella “combine” della partita Ancona/Mantova del 30 maggio 2010. Nell’atto di costituzione la FIGC ha, innanzitutto, ricostruito le risultanze istruttorie, sottolineando la concordanza delle dichiarazioni rese dai diversi tesserati e, quindi, confutando l’affermazione della parte istante che la motivazione della decisione impugnata si fondasse unicamente sulle dichiarazioni del Sig. Gervasoni. La parte intimata si è soffermata anche sui principi generali in tema di autonomia dell’ordinamento sportivo e sul valore autoaccusatorio delle dichiarazioni rese, sia in sede penale, sia innanzi alla Procura Federale, dai giocatori del Mantova. 2. Come si è detto, con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante ha censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. La decisione contiene, invero, una completa ed esaustiva disamina non solo delle circostanze di fatto che sono state poste a base dell’incolpazione a carico dell’istante, ma anche dei contenuti dell’indagine svolta sia dal Procuratore Federale sia dal giudice penale. La Corte di Giustizia Federale ha ritenuto la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione degli artt. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, consistente nel coinvolgimento dell’istante nella “combine” relativa alla gara Ancona/Mantova del 30 maggio 2010. Il “sintetico riassunto” della vicenda che emerge dagli atti del procedimento e che viene espressamente posta a base della decisione della Corte è non solo preciso, ma anche concordante con le risultanze probatorie acquisite nei giudizi penali. Si ricorda, infatti, nella citata decisione che “La sera antecedente la gara Ancona/Mantova del 30 maggio 2010 i calciatori del Mantova Carlo Gervasoni, Tomas Locatelli, Maurizio Nassi e Mirko Bellodi chiesero ed ottennero dal direttore sportivo Sig. Magalini di poter utilizzare l’auto della società per recarsi ad un incontro con calciatori dell’ Ancona allo scopo di verificare se era possibile “comprare” la partita o quanto meno stringere un accordo che favorisse il Mantova impegnato nella lotta per evitare la retrocessione. Per quanto qui interessa, il calciatore Gervasoni, nell’interrogatorio reso al P.M. della Procura della Repubblica di Cremona in data 12 marzo 2012, ha dichiarato: ...abbiamo cercato di comprare la sconfitta dell ‘Ancona o quantomeno di stringere un accordo che consentisse di guardare gli altri risultati delle partite per la salvezza che si disputavano contemporaneamente. Fu il Magalini a darci la macchina della società per recarci ai luoghi dell’appuntamento con i giocatori dell ‘Ancona” Lo stesso Gervasoni nell’audizione resa alla Procura Federale il 13 aprile 2012 ha confermato quanto sopra: “Il Locatelli si rivolse al Magalini per avere l’auto con cui andare all‘incontro per cercare di concordare l’esito della gara. Io ero presente nel momento in cui Locatelli ha chiesto le chiavi della macchina a Magalini espicitandone il motivo. Preciso che la macchina fornita dalla società Mantova (una Alfa 147 di colore scuro in uso a Magalini) ci servì per raggiungere il parcheggio dove avvenne il primo incontro che era situato poco lontano dall ‘albergo. L ‘utilizzo dell ‘auto serviva per seguire la macchina di Mastronunzio che infatti ci precedette fino ad un parcheggio un po’ nascosto “. Va sottolineato che il contenuto di tali dichiarazioni è stato “fondamentalmente confermato dal calciatore Locatelli nell’interrogatorio reso alla Procura Federale in data 4 maggio 2012 il Locatelli ha confermato la versione dei fatti data dal Gervasoni anche se, a scopo evidentemente difensivo, ha tentato di minimizzare la sua partecipazione agli incontri tra le “rappresentative” delle due squadre e ha dichiarato di non ricordare se l’auto utilizzata per recarsi agli incontri fosse della società o di un altro calciatore. Le sue parziali ammissioni, comunque, sono sufficienti, ad avviso della Corte, a corroborare, rinforzandola, la versione dei fatti data dal Gervasoni.” Ricorda, infatti, la Corte Federale che “…Ad un primo incontro fra i quattro calciatori del Mantova e il calciatore dell’Ancona Salvatore Mastronunzio, che si riservò una risposta dopo averne parlato con i compagni di squadra, seguì un secondo incontro al quale parteciparono, oltre ai giocatori del Mantova già nominati, anche i calciatori dell’Ancona Roberto Colacone, Andrea De Falco e Filippo Cristante e lo stesso Mastronunzio. L’accordo non fu trovato di tal che la combine è rimasta allo stato di tentativo. L”esito negativo della trattativa, secondo quanto dichiarato dal Gervasoni nell’interrogatorio del 13 aprile 2012, fu riferito al Magalini.” Precisa ancora la Corte di Giustizia Federale che sono state irrogate sanzioni per tutti i soggetti coinvolti (il De Falco ha ottenuto il patteggiamento della sanzione in applicazione dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva) e per le società di appartenenza. Conclusivamente, “…emerge con chiarezza quale sia stato l’apporto del Magalini al tentativo di illecito. Il direttore sportivo del Mantova ha condiviso il piano espostogli dai calciatori Gervasoni, Locatelli, Nassi e Bellodi diretto a tentare di alterare la gara con l’Ancona.” Il Sig. Magalini, “…condividendo tale obiettivo, ha reso concretamente realizzabile il piano autorizzando detti calciatori a servirsi dell’auto della società, di cui solo lui aveva la disponibilità, per incontrare i calciatori della squadra avversaria.” Nella fattispecie si è, dunque, realizzato il tentativo di alterare lo svolgimento e il risultato della gara in questione. I fatti accertati hanno portato la Corte di Giustizia Federale a ritenere la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione dell’art. 7 CGS, consistente nell’attentato all’integrità della gara di cui si tratta; ritenendo fondata l’affermazione di responsabilità dell’istante in ordine all’incolpazione di cui all’art. 7, commi 1, 2 e 5 CGS, per avere, in concorso con altri calciatori, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suindicata. L’impianto della motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale appare, dunque, sostanzialmente corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. La motivazione è parzialmente congrua alla luce delle precisazioni che saranno svolte al punto successivo a proposito della qualificazione della fattispecie, che il Collegio ritiene rientrare nella previsione dell’art. 7, comma 7, (omessa denuncia) e dell’art. 1, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità) CGS, in combinato disposto con l’art. 19, lett. f), dello stesso Codice, e della conseguente determinazione dell’entità della sanzione da erogare nel caso in esame, che si presenta come fattispecie particolare. 3. Come si è detto nel riepilogo del fatto, la parte istante contesta, in particolare, la correttezza della predetta decisione della Corte di Giustizia Federale con specifico riferimento alla individuazione del ruolo svolto dall’istante Le censure sono solo parzialmente fondate e in tale limitata misura meritano accoglimento. Come si è già detto la parte istante ha chiesto “in via gradata, ritenuta sussistente alternativamente la violazione dell’art. 1 CGS o quella di cui all’art. 7, comma 7, stesso codice…ovvero, in via ancora gradata, comminare una più mite e lieve sanzione ritenuta di giustizia.. “. Occorre, quindi, soffermarsi sul valore da attribuire alla circostanza che l’istante ha consentito l’utilizzo dell’autovettura della società da parte dei calciatori del Mantova per recarsi agli incontri destinati a realizzare la “combine” in questione. La sua posizione, come ricostruita in base alle acquisite risultanze processuali, se resta rilevante ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’omessa denuncia, di cui all’art. 7, comma 7, CGS, consente, però, di escludere l’applicazione dell’art. 7, commi 1 e 2, e, quindi, della relativa sanzione (comma 5) e di inquadrare più correttamente la fattispecie nell’ambito dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche ai fini di una congrua e proporzionata applicazione della sanzione. L’art. 1, comma 1, infatti, significativamente intitolato “Doveri e obblighi generali”, collocato nel Titolo I “Norme di comportamento”, sancisce l’obbligo di osservare le norme e gli atti federali e impone di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. L’art. 19, lett. f), nell’elencare le sanzioni da irrogare, prevede che sia disposta “la squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione”. Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi (lodo Bertani c. FIGC del 6 maggio 2013; lodo Cristante c. FIGC del 3 dicembre 2012; lodo Cristaudo del 22 maggio 2012; lodo Benigni, Ascoli calcio 1898 e dott. Massimo Collina c. FIGC dell’11 luglio 2011; lodo U.S.D. Noto Calcio c. FIGC e NND del 25 maggio 2011; lodo Donato Mauro c. FIGC e AIA in data 5 novembre 2010). Dal riepilogo dei fatti di causa risulta, pertanto, nella particolarità del caso di specie, che la condotta dell’istante è perfettamente inquadrabile come violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; e che, quindi, l’entità della sanzione inflitta non è proporzionata alla tipologia dell’illecito realizzato con il comportamento tenuto dalla parte istante nel particolare caso di specie. In sostanza, il corredo probatorio acquisito agli atti del processo porta a ricomprendere la violazione della parte istante nell’ambito del più generale principio che impone l’obbligo di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità, restando, comunque, acclarata la sua oggettiva gravità. Il Collegio, pertanto, ritiene, in base alle previsioni contenute nell’art. 19, lett, f), del citato Codice di Giustizia Sportiva, che contempla le sanzioni disciplinari e che prevede, appunto, che “le sanzioni sono commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, congrua e proporzionata la sanzione della squalifica di quindici mesi a decorrere dalla data della decisione della Commissione Disciplinare nazionale del 18 giugno 2012, dedotto il periodo di squalifica già scontato. 4. Attesa la parziale soccombenza della parte istante, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico del Sig. Giuseppe Magalini per due terzi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il restante terzo le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00); e di porre a carico del Sig. Giuseppe Magalini per due terzi e della Federazione Italiana Giuoco calcio per il restante terzo, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in € 6000,00 (seimila/00) e il rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: a) accertata la legittimità della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale e pubblicata in C.U. n.033/CGF del 27/08/2012, in parziale accoglimento dell’istanza proposta in data 20 settembre 2012 (prot. 24620 – 656) dal Sig. Giuseppe Magalini, in considerazione della particolarità del caso di specie, applica alla parte istante, ai sensi degli artt. 1, comma 1, 7, comma 7, e 19, lett. f), del CGS, la sanzione di mesi 15 (quindici) di squalifica, dedotto il periodo già scontato; b) pone a carico del Sig. Giuseppe Magalini per due terzi e della Federazione Italiana Gioco Calcio per il restante terzo il pagamento delle spese per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione; c) pone a carico del Sig. Giuseppe Magalini per due terzi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il restante terzo, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione; d) pone a carico del Sig. Giuseppe Magalini il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in Roma, il giorno 27 marzo 2013, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Guido Cecinelli
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