COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 15/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RICORSO MIGLIONICO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S.COME RIPORTATE SUL CU N.82 DEL 17.04.2013.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 15/05/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 - RICORSO MIGLIONICO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S.COME RIPORTATE SUL CU N.82 DEL 17.04.2013.
Letto il reclamo proposto dalla Società MIGLIONICO CALCIO avverso le decisioni assunte dal GS come riportate sul C.U. n.82 del 17.04.2013;
Letti gli atti Ufficiali di gara;
Ascoltata la Società reclamante che ne ha fatto regolare richiesta;
Ascoltati gli Ufficiali di gara;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Accertato come le motivazioni addotte dalla Società reclamante,siano inconferenti rispetto alla natura dei fatti, per non aver le stesse trovato, invero, riscontro alcuno nelle deposizioni degli Ufficiali di gara rese in sede di audizione;
Osservato, per l’effetto, come il DG e gli Assistenti abbiano pienamente ed indefettibilmente acclarato attraverso puntuale ricostruzione la dinamica degli episodi e che,pertanto, la responsabilità della reclamante Società possa dirsi aver trovato,in questa sede, definitiva conferma;
Considerato quindi come le decisioni dal GS assunte possano qualificarsi perfettamente parametrate alla gravità delle circostanze emerse;
Osservato da ultimo come, sempre in sede di audizione innanzi a questa Commissione, l’Assistente escusso abbia dichiarato che al termine della gara e prima di rientrare negli spogliatoi era stato colpito con un forte pugno al mento dal dirigente del Miglionico calcio (non in distinta) Signor Pizzolla Giovanni;
Considerato come questa Commissione, in ordine a tale evento, sia, sulla scorta di quanto dal CGS regolato, priva di autonomi poteri decisori;
Ritenuto in ragione di tanto come la natura del fatto denunciato peraltro solo nel corso del procedimento di secondo grado appaia comunque meritevole di adeguato approfondimento da parte del competente Organo, con specifico riferimento alla sua dinamica ed alla tempistica della conseguente denuncia, disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i necessari approfondimenti;
P.Q.M.
• Rigetta il proposto reclamo e, per l’effetto, conferma integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.82 del 17.04.2013;
• Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, perché conduca opportune indagini in ordine alle sopravvenienze relative a quanto dall’AA denunciato;
• dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata
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