COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 126. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. S. ANTONIO – GARA S.TECLA TERME / POL. S. ANTONIO DEL 24.02.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 126. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. S. ANTONIO – GARA S.TECLA TERME / POL. S. ANTONIO DEL 24.02.2013 – 2^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 94 del 4.04.2013, pag. 2112, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara, a carico della medesima società, per posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Garzia Vincenzo (nato il 15.02.1987) Questo Collegio rileva, dagli atti del fascicolo, che il reclamo al Giudice di prima istanza è stato presentato, dalla società S. Tecla Terme, con raccomandata spedita il 6.03.2013, ovvero fuori termine, ex art. 46, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, il che avrebbe comportato la preclusione all’esame del reclamo, nel merito. Tuttavia, nel prendere atto che il calciatore della società Pol. S. Antonio, Garzia Vincenzo, versava effettivamente in posizione irregolare agli effetti disciplinari, come rilevato dal Giudice di prima istanza, questa C.D.T. infligge, a carico della società Pol. S. Antonio, la sanzione pecuniaria di euro 100,00, in ragione dell’accertata violazione. P.Q.M. DELlBERA in accoglimento del reclamo della società Pol. S. Antonio, di annullare la decisione di prima istanza e, per l’effetto, di omologare il risultato conseguito sul campo (0-2 a favore della società Pol. S. Antonio); di infliggere, a carico della medesima Pol. S. Antonio, l’ammenda di euro 100,00; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it