COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 129. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANT’ANGELO ALL’ESCA – GARA ATL. TAURASI I SANT’ANGELO ALL’ESCA DEL 9.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 16 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 129. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANT’ANGELO ALL’ESCA – GARA ATL. TAURASI I SANT’ANGELO ALL’ESCA DEL 9.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, con atto presentato nei termini temporali prescritti, sottoscritto dal presidente e dal vice presidente, la società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 31 dell’11.04.2013, pag. 696), con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo, presentato dalla medesima società al Giudice di prima istanza. Questa C.D.T. osserva: il reclamo, presentato in prima istanza dalla società reclamante, sottoscritto dal suo presidente, per la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Lombardo Marco (nato il 6.08.1988) della medesima società Sant’Angelo all’Esca, era inammissibile, in ragione della sottoscrizione da parte del presidente (che era inibito alla firma, in quanto in costanza di squalifica, nella qualità di allenatore, fino al 24.05.2013). La ricorrente, nel proprio atto di seconda istanza, prodotto a questa C.D.T., ha impugnato la decisione del G.S.T. anche nella parte riguardante l’atto, inviato successivamente dalla società, sottoscritto, dal vice presidente, persona fisica idonea alla firma, in sostituzione del presidente squalificato. Sul punto, deve richiamarsi l’art. 33, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, che testualmente recita: “Le irregolarità procedurali, che rendano inammissibile il reclamo, non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza”. Nel rispetto della cennata norma, nonché della sua costante ed univoca giurisprudenza, questa C.D.T. giudica, quindi, di dover confermare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Avellino. P.Q.M. DELIBERA di confermare la decisione del G.S.T. della Delegazione Provinciale di Avellino; di respingere il reclamo, proposto dalla società Sant’Angelo all’Esca a questa C.D.T.; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Sant’Angelo all’Esca.
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