COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 121 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAMMAURESE Avverso squalifica per 3 giornate calc. MASTRONICOLA ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 2.5.2013 gara S.FELICE – SAMMAURESE del 25.4.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/5/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
121 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAMMAURESE
Avverso squalifica per 3 giornate calc. MASTRONICOLA ALESSANDRO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 2.5.2013
gara S.FELICE – SAMMAURESE del 25.4.2013
L’A.S.D SAMMAURESE ricorre avverso il sopraindicato provvedimento segnalando che il calc.
MASTRONICOLA ammette di aver proferito una frase poco opportuna verso l’arbitro e chiede scusa, ma ritiene troppo
gravosa la punizione. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc. MASTRONICOLA, a fine gara,
rivolgeva all’arbitro frasi offensive,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. MASTRONICOLA
ALESSANDRO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata. 1245 1245
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