COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 126 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. AUDACE Avverso squalifica al 26.5.2013 calc. BAISTROCCHI ALESSANDRO, ANGELINI NICOLA, FONTANA ALESSANDRO e GERALI GUIDO, delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 42 del 2.5.2013 gara REGGIO CALCIO – AUDACE del 23.4.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 126 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. AUDACE Avverso squalifica al 26.5.2013 calc. BAISTROCCHI ALESSANDRO, ANGELINI NICOLA, FONTANA ALESSANDRO e GERALI GUIDO, delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 42 del 2.5.2013 gara REGGIO CALCIO – AUDACE del 23.4.2013 L’U.S. AUDACE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) la concomitanza di tre gare nello stesso impianto ha creato all’interno del recinto spogliatoi una notevole ed incontrollata presenza di persone anche estranee alle squadre partecipanti; 2) nel foglio consegnato a fine gara erano indicati espulsi i numeri 1, 9 e 5; 3) il calc. ANGELINI è stato totalmente estraneo all’assembramento a fine gara; 4) che i propri giocatori non hanno lanciato bottiglie di plastica verso l’arbitro. “Non possiamo escludere che spruzzi di acqua siano stati lanciati”, ma non ritiene giusto addossare le colpe sempre agli stessi giocatori oggetto di provvedimenti sul campo. Crede che l’arbitro, nel dubbio, abbia raccolto impressioni o false notizie da parte di alcuni astanti; 5) respinge nel modo più assoluto che le due persone inibite abbiano incitato i propri giocatori a compiere atti vandalici sulle strutture degli spogliatoi ed al lancio di oggetti, ma “lasciano ai tesserati la personale difesa per la tutela della propria onorabilità con la presentazione del reclamo e la richiesta della personale audizione”. Chiede l’annullamento della squalifica del calc. ANGELINI ed una congrua riduzione delle sanzioni a carico degli altri 3 calciatori.. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, finita la gara, un gruppo di calciatori dell’U.S.AUDACE gli si avvicinava protestando ed offendendolo, fra questi riusciva ad identificare i i calc. BAISTROCCHI, ANGELINI, FONTANA e GERALI che, oltre ad indirizzargli offese e minacce, da una distanza di circa 4/5 metri lanciavano verso di lui bottigliette di plastica e spruzzi d’acqua che finivano a circa 50/60 centimetri dalla sua persona; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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