COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 130 del 10.05.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di KAKULI Marco, GIORDANO Davide, nonché nei confronti delle società A.S.D. AZZANESE
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 130 del 10.05.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di KAKULI Marco,
GIORDANO Davide, nonché nei confronti delle società A.S.D. AZZANESE
Visto il deferimento del Vice Procuratore federale disposto in data 29.11.2012 nei confronti del sig.
KAKULI Marco, per violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 6 del C.G.S. (per aver
disputato nella corrente stagione sportiva, benché squalificato, la gara di Campionato di Eccellenza
MARANESE MARUZZELLA – A.S.D. AZZANESE del 09/09/2012 nelle file della A.S.D. AZZANESE), del
sig. GIORDANO Davide, per violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 61, comma 1, delle
N.O.I.F. (per aver sottoscritto, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. AZZANESE, la distinta dei
calciatori partecipanti alla gara di Campionato 2012/2013 di Eccellenza MARANESE MARUZZELLA –
A.S.D. AZZANESE del 09/09/2012, con ciò permettendo al sig. KAKULI Marco di giocare, sebbene
squalificato), nonché della A.S.D. AZZANESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co.
2 del C.G.S. (per violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che abbiano svolto attività nel
suo interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.), la CDT convocava i deferiti e la Procura Federale
per l’udienza del 18.04.2012.
All’udienza sono comparsi il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale, nonché
entrambi i deferiti, ed altresì il sig. Franco Rossetto, Segretario della A.S.D. AZZANESE, che ha
dimesso delega scritta del Presidente della Società, sig. Sante Mascarin.
I deferiti, in sede di audizione, evidenziavano che la violazione era stata da loro commessa in assoluta
buona fede, in relazione alla errata lettura del comunicato, che riportava la squalifica del calciatore
interessato (che peraltro, di giovane età, nell’anno precedente aveva giocato in altra società ed in altra
categoria).
Chiedevano pertanto il proscioglimento da ogni addebito.
Il Sostituto Procuratore Federale, ribadita la responsabilità degli interessati, chiedeva la applicazione
della squalifica di una giornata di gara a carico del calciatore KAKULI, la inibizione di giorni 30 a carico
del sig. GIORDANO e, a carico della A.S.D. AZZANESE, la ammenda di euro 750, nonché la sanzione
della penalizzazione di punti 1, da scontarsi nell’attuale campionato.
Ciò premesso, la CDT osserva quanto segue.
Il deferimento trae le mosse da una segnalazione alla Procura Federale da parte del Presidente del C.R.
Friuli Venezia Giulia, in relazione alla partecipazione irregolare del calciatore KAKULI Marco alla gara
MARANESE MARUZZELLA – ASD AZZANESE (prima gara di campionato), dopo che lo stesso KAKULI
Marco era stato sanzionato dal G.S.T. per avere partecipato, sempre in posizione irregolare, alla
successiva gara (seconda di campionato), pur essendo stato squalificato nell’ultima giornata della
stagione precedente, per due giornate.
Dalla documentazione in atti risulta effettivamente che, con provvedimento riportato in C.U. 61 del
14.06.2012 della Delegazione Provinciale di Pordenone, il sig. Marco KAKULI, all’epoca calciatore nelle
file della A.S.D. SANVITESE, categoria “Allievi”, fosse stato sanzionato con la squalifica di due giornate
a seguito della gara del 07.06.2012.
Il calciatore, passato nella stagione successiva alla A.S.D. AZZANESE, non scontava però la squalifica,
essendo stato inserito nell’elenco in distinta della gara MARANESE MARUZZELLA – A.S.D. AZZANESE
del 09.09.2012 dal sig. Davide GIORDANO, accompagnatore ufficiale, che con la sua sottoscrizione
certificava la regolarità del calciatore, laddove lo stesso, in virtù della sanzione riportata nel C.U. 61 del
14.06.2012, avrebbe dovuto considerarsi squalificato.
Per vero, il nominativo del sig. KAKULI Marco non risultava nell’elenco dei “provvedimenti disciplinari
oltre il termine per la stagione 2011/2012”, pubblicato sul successivo comunicato ufficiale n. 63 del
29.06.2012 della Delegazione Provinciale di Pordenone, nel quale invece (a pag. 13) era stato inserito il
nominativo di “MACULI Marco” (invece di di KAKULI Marco), della società Sanvitese, con un residuo di
squalifica da scontare di una giornata.
Tale errore di digitazione era stato ritenuto irrilevante dal G.S.T. nel proprio provvedimento (non
impugnato) apparso sul CU n. 32 del 04.10.2012, con cui in accoglimento del reclamo di altra società,
aveva inflitto alla A.S.D. AZZANESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3,
applicando la ammenda di euro 200,00 alla società, la squalifica di una giornata ulteriore al calciatore e
la inibizione sino al 22 ottobre 2012 (decorrenti dal 13.10.2012, in virtù di inibizione ad altro titolo ed
ancora da scontare) del dirigente accompagnatore sig. Davide GIORDANO.
Il G.S.T., al riguardo, osservava che l’elenco, pubblicato sul C.U. n. 63 del 29.06.2012 della Delegazione
Provinciale di Pordenone, avesse valore puramente informativo, in quanto solo le pubblicazioni dei
provvedimenti disciplinari, adottati dagli Organi di Disciplina Sportiva, contenute sui comunicati ufficiali a
tempo debito emessi (nella fattispecie, il C.U. n. 61 del 14.06.2012 della Delegazione Provinciale di
Pordenone, pag. 4), hanno valore ai fini disciplinari.
La C.D.T. FVG è dell’avviso che, in relazione al passaggio del calciatore da una società all’altra, tra
categorie diverse, l’errore di digitazione del nominativo del calciatore su C.U. n. 63 del 29.06.2012 sia
del tutto irrilevante, in relazione alla natura specifica di tale comunicato, correttamente evidenziata dal
G.S.T. nel provvedimento sopra richiamato, vigendo la presunzione di conoscenza dei provvedimenti
disciplinari pubblicati in comunicato ufficiale (in ogni singolo comunicato ufficiale della più sperduta
delegazione locale, ex artt. 2/3 C.G.S. “I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione
assoluta, a far data dalla loro pubblicazione” e 22/11 C.G.S. “Rtutti i provvedimenti si ritengono
conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale”), ed
avendo la Società che tessera un calciatore pur sempre l’onere di verificarne la posizione
(eventualmente anche presso il Comitato, per le vie brevi e senza particolari formalità), e lo stesso
calciatore l’obbligo di rappresentare ai suoi nuovi dirigenti ogni elementi utile in relazione alla propria
posizione personale, anche ai fini disciplinari.
Nel caso di specie pertanto appare provato l’addebito, a carico del calciatore (che ha giocato in gara
ufficiale sapendo o dovendo sapere con presunzione assoluta di essere squalificato), del Dirigente
accompagnatore (che sotto la sua personale responsabilità ha sottoscritto la distinta relativa alla gara in
esame con ciò permettendo al sig. KAKULI Marco di giocare, sebbene squalificato), nonché della A.S.D.
AZZANESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 2 del C.G.S. (per violazioni
ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi
dell’art. 1, comma 5, C.G.S.).
La C.D.T FVG ritiene congrua per il calciatore la squalifica di una giornata, disponendo altresì l’inibizione
del sig. Davide GIORDANO, dirigente accompagnatore, per giorni 30 (misura questa ritenuta congrua
anch’essa, in relazione al comportamento complessivamente considerato).
A carico della Società, che qui risponde per responsabilità oggettiva per fatto dei propri tesserati, si
ritiene invece di dover applicare la sola sanzione pecuniaria, nella misura di € 200,00 di ammenda,
conformemente alla analoga decisione assunta dal GST nel caso da lui deciso, sanzione questa
proporzionale al fatto tenuto conto di tutte le circostanze come sopra descritte.
P.Q.M.
la C.D.T. FVG dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
squalifica di una giornata a carico del calciatore sig. Marco KAKULI
inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del sig. Davide GIORDANO, Dirigente
accompagnatore di A.S.D. AZZANESE
ammenda di euro 200,00 a carico delle Società ASD AZZANESE.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il
presente provvedimento alla Procura Federale ed alle altre parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
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