COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 132 del 13.05.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della AMATORI CALCIO AI TRE AMICI (Campionato Amatori A1) avverso la squalifica per tre gare inflitta al proprio calciatore SGOBBI Davide (in c.u. n° 39 del 02.05.2013 del Comitato di Cervignano del Friuli).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 132 del 13.05.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO della AMATORI CALCIO AI TRE AMICI (Campionato Amatori A1) avverso la squalifica
per tre gare inflitta al proprio calciatore SGOBBI Davide (in c.u. n° 39 del 02.05.2013 del Comitato
di Cervignano del Friuli).
Con provvedimento pubblicato in C.U. n. 39 del 02.05.2013 il G.S.T. infliggeva al calciatore SGOBBI
Davide la squalifica per tre gare effettive “Perché a gioco in svolgimento prendendo una rincorsa di circa
5 metri colpiva da tergo con una gomitata la nuca di un avversario”.
Con tempestivo reclamo la società AMATORI CALCIO AI TRE AMICI impugnava tale decisione,
ritenendola eccessiva e sproporzionata e chiedendo una riduzione della stessa.
Sosteneva la reclamante che, stante l’entità della squalifica, il Giudice Sportivo non potesse che aver
qualificato come violenta la condotta addebitata al proprio calciatore, ma che tale valutazione fosse
errata, in quanto lo SGOBBI aveva colpito l’avversario nel tentativo di sottrargli la sfera di gioco e senza
porre in essere alcun atto di natura violenta.
Alla riunione del 09.05.2013 il Presidente della società AI TRE AMICI si richiamava a quanto dedotto in
reclamo, chiedendo una congrua riduzione della sanzione.
Il reclamo è fondato, e merita di essere accolto, nei limiti di seguito esposti.
Dal referto di gara emerge infatti che lo SGOBBI ha colpito l’avversario mentre questi era in possesso
del pallone, sicché appare più che plausibile che l’intervento falloso, per quanto scomposto e
caratterizzato da eccessiva foga, fosse stato posto in essere con l’effettivo intento di recuperare la sfera
di gioco.
A ciò si aggiunga che l’intervento dello SGOBBI non ha procurato al soggetto offeso conseguenze
lesive degne di nota.
Le considerazioni sopra esposte inducono pertanto a ridurre la sanzione nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
La C.D.T.- FVG, in accoglimento del reclamo della società AMATORI CALCIO AI TRE AMICI, riduce a
due gare effettive la squalifica del calciatore SGOBBI Davide e dispone perché non venga addebitata la tassa reclamo.
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