COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 133 del 14.05.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. TABOGA Nelio, Presidente della società A.S.D. MANZANESE, e della società A.S.D. MANZANESE.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 133 del 14.05.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. TABOGA Nelio,
Presidente della società A.S.D. MANZANESE, e della società A.S.D. MANZANESE.
Il deferimento: con raccomandata dd 06.02.2013, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32
comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il
sig. TABOGA Nelio, e la società A.S.D. MANZANESE per rispondere rispettivamente:
- Il sig. TABOGA per aver richiesto un contributo a sostegno di una manifestazione sportiva
dichiarando a tal fine, in modo non corrispondente alla realtà dei fatti, che si trattasse di
una iniziativa di carattere internazionale svolta sotto l’egida ed il controllo del Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC;
- La società A.S.D. MANZANO, della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per
responsabilità diretta in relazione alla condotta violativa ascritta al summenzionato
Presidente e legale rappresentante.
Il dibattimento. Convocati i deferiti dal Presidente della CDT FVG, alla riunione dell’18.04.2013
avanti alla CDT comparivano i sig.ri TABOGA Nelio, in proprio e in qualità di Presidente della A.S.D.
MANZANO assistito dall’avvocato di fiducia. Si dà preliminarmente atto di memoria scritta,
predisposta nei termini.
La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore
Galeota.
I comparenti, richiamandosi alla memoria scritta, hanno ribadito di aver seguito le direttive e date le
comunicazioni di rito alla Federazione.
Le conclusioni
la Procura Federale ha formulato le seguenti conclusioni:
- quanto al sig. TABOGA Nelio mesi 3 di inibizione;
- quanto l’A.S.D. MANZANO euro 1.200 di ammenda;
Le parti presenti hanno concordato ex art. 23 C.G.S. il patteggiamento come segue: quanto al sig.
TABOGA Nelio in mesi 2 di inibizione (pena base mesi 3 ridotta di un terzo);
quanto l’A.S.D. MANZANO euro 800 di ammenda (sanzione base euro 1.200,00 ridotta di un terzo).
La motivazione.
Effettivamente dall’istruttoria presentata dalla Procura Federale è emerso che nessuna
autorizzazione era stata richiesta ed ottenuta da parte del competente Organo Federale (Settore
Giovanile Scolastico della FIGC), il cui Coordinatore Regionale aveva appreso dell’iniziativa solo in
data 30 settembre 2012, a seguito di comunicazione del Servizio Attività Ricreative e Sportive
dell’ente regionale.
Come specificato nel C.U. del 26.01.2012, la società interessata avrebbe dovuto formulare e far
pervenire al Comitato Regionale la richiesta per l’organizzazione della Manifestazione “Piccoli Amici”,
corredata dai relativi regolamenti, almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, se
a carattere Regionale, e almeno 20 giorni prima della data di inizio se a carattere Provinciale o
Locale. Le Manifestazioni Piccoli Amici, ricordiamo, non costituiscono “gare” propriamente intese,
perché sono a carattere esclusivamente ludico, promozionale e didattico, e comunque vanno
previamente autorizzate dal Comitato.
Al solo fine di agevolare le società, la CDT ricorda che per organizzare Gare Amichevoli
internazionali, in base alla normativa FIFA in vigore dal 01 agosto 2011 con circolare n. 1273, le
richieste di autorizzazione devono pervenire all’Ufficio Tornei della FIGC-SGS, per il tramite del
Comitato Regionale, almeno 20 giorni prima della data prevista per l’incontro. Le richieste devono
contenere l’orario d’inizio della partita, la categoria di partecipazione, il nominativo e l’indirizzo preciso
del campo di giuoco, il nominativo del responsabile dell’organizzazione, il nominativo del responsabile
organizzativo della squadra avversaria, l’elenco nominativo degli atleti e degli accompagnatori
stranieri partecipanti comprensivo di nome, cognome, giorno mese ed anno di nascita, eventuale
struttura e località dove verranno ospitati e, l’autorizzazione rilasciata dalla Federazione di
appartenenza. Esaminata la richiesta la FIGC-SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara
dando comunicazione al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS
competenti sul territorio. Si possono considerare amichevoli solo gare che coinvolgono 2 squadre.
Oltre le 2 squadre, l’attività assume il carattere di Torneo (si veda a questo proposito la guida ai
Regolamenti Dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società ed i facsimili dei regolamenti nazionali ed
internazionali riferiti alla s.s. 2011/2012 scaricabile dal sito del Settore Giovanile Scolastico e di cui è
stata data notizia sul C.U. n. 70 del 16.02.2012).
L’organo giudicante, pertanto, ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e
congrua la sanzione patteggiata.
P.Q.M.
La CDT-FVG applica con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei
richiedenti, l’applicazione delle concordate sanzioni come segue:
- al sig. TABOGA Nelio in mesi 2 di inibizione;
- A.S.D. MANZANO euro 800 di ammenda
Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle
parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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