COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 16/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL CALCIATORE OGBURUWA DAMIAN JOHN TESSERATO PER LA SSD ALBALONGA, DEI DIRIGENTI DIONISI GIUSEPPE E STEFANO COSTA TESSERATI CON LA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO E DELLE SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO ED ALBALONGA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 16/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL CALCIATORE OGBURUWA DAMIAN JOHN TESSERATO PER LA SSD ALBALONGA, DEI DIRIGENTI DIONISI GIUSEPPE E STEFANO COSTA TESSERATI CON LA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO E DELLE SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO ED ALBALONGA Con atto del 28-3-2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore OGBURUWA Damian John per rispondere della violazione di cui agli articoli 1 comma 1 CGS, in relazione all’articolo 40 n. 4 delle NOIF, nonché della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 10 comma 2 del CGS; i dirigenti Dionisi Giuseppe e Stefano Costa per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 10 comma 2 delle NOIF; le società Fiumicino Calcio e Albalonga per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS, per le violazioni rispettivamente ascritte ai propri tesserati. A sostegno del deferimento deduceva che il calciatore, utilizzando il secondo cognome della madre, OGBURUWA, aveva contratto un primo tesseramento il 14-9-2012 con la società Albalonga, ed utilizzando il primo cognome, CYBULKO, aveva contratto un secondo tesseramento con la società Fiumicino Calcio il 23-11-2012. Per ottenere il secondo tesseramento era stata prodotta una documentazione che appariva difforme da quella prodotta per il primo, Il secondo tesseramento doveva quindi essere considerato nullo ed il calciatore in posizione irregolare aveva disputato le gare del Campionato di Promozione Fiumicino – Città di Cerveteri del 27-1-2013, Tolfa – Fiumicino del 3-2-2013 e S. Marinella – Fiumicino del 10-2-2013 e le gare del Campiionato Juniores d’Elite Fiumicino – Tuscia Foglianese del 12-1-2013, Ladispoli – Fiumicino del 19-1-2013 e Fiumicino – Spes Montesacro del 26-1-2013. Della violazione dovevano rispondere, oltre al calciatore, i due dirigenti accompagnatori Dionisi e Costa che avevano sottoscritto rispettivamente le distinte delle gare del 12-1, 27-1, 26-1, 3-2 e 10-2 il Dionisi e del 19-1-2013 il Costa e le due società per responsabilità oggettiva. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti un termine per il deposito di note difensive. Nessuno dei deferiti faceva pervenire note difensive. Risultava presente alla riunione solo il rappresentante della società Fiumicino che protestava l’assoluta buona fede in quanto il calciatore aveva assicurato di non aver mai contratto altro tesseramento ed aveva fornito tutti i documenti che erano stati solo prodotti dalla società ed il sistema informativo li aveva accettati consentendo il tesseramento. Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il calciatore OGBURUWA un anno di squalifica, per il dirigente DIONISI cinque mesi di inibizione, per il dirigente COSTA due mesi di inibizione, per la società Fiumicino tre punti di penalizzazione per il campionato di Promozione - tre punti di penalizzazione per il campionato Juniores ed € 1.500,00 di ammenda ed infine per la società Albalonga € 500,00 di ammenda. Ritiene la Commissione che i fatti di cui al deferimento, per la loro obiettiva gravità, meritino un approfondimento istruttorio da parte della Procura Federale. Infatti risultano in atti due certificazioni, apparentemente genuine, provenienti dal Comune di Pomezia e rilasciate ambedue il 4-9-2012 sottoscritte dagli stessi funzionari. Orbene, le firme dei funzionari sono totalmente difformi tra di loro, il contenuto delle due certificazioni è contrastante ed i timbri apposti sono diversi. E’ quindi evidente che uno dei due certificati, quello falso, o è stato rilasciato da un impiegato infedele che, avendo accesso ai moduli ed ai timbri, lo ha confezionato pur utilizzando moduli e timbri non usualmente utilizzati dall’Ufficio Anagrafe, o, ed è ancor peggio, è stato confezionato da abili falsari in possesso di moduli e timbri falsificati. Ancor più inquietanti sono i due certificati di frequenza rilasciati dall’Istituto Superiore Statale Armando Diaz di Roma, in quanto su quello contenente il cognome Ogburuwa, rilasciato il 3 settembre 2012, risulta la firma del dirigente scolastico Prof. Massimo Felle ed il timbro sigillo dell’Istituto comprensivo “Orazio” di Pomezia, mentre su quello contenente il cognome falso Cybulko, rilasciato il 26-9-2012, risulta la firma del dirigente scolastico Prof. Carlo Cipollone, con l’apposizione della “X” e la sottoscrizione di tal Bonetti o simile, ed il timbro sigillo è quello effettivamente dell’istituo Diaz, e contiene addirittura il numero del registro certificati. Appare quindi addirittura fortemente sospetto il certificato contenente il cognome Ogburuwa, piuttosto che quello contenente il cognome Cybulko. Nell’uno e nell’altro caso non è possibile che una falsificazione così sofisticata sia stata messa in atto da un ragazzo di appena sedici anni ed è evidente che vi è stata l’abile mano di uno o più adulti, ben a conoscenza dei regolamenti federali, dei meccanismi di inserimento dei dati, che hanno confezionato i documenti falsi. E’ quindi necessario approfondire l’indagine, sentendo il calciatore, l’esercitante la potestà genitoriale Cybulko Ogburuwa Iwona Katarzyna, che ha sottoscritto le due richieste di tesseramento con firme tra loro totalmente difformi, per conoscere chi abbia aiutato il calciatore nel rilascio delle documentazioni ed eventualmente i funzionari dell’anagrafe del comune di Pomezia che hanno sottoscritto i due certificati ed i responsabili dell’Istituto Superiore Statale Diaz di Via Acireale 8 in Roma che hanno rilasciato le due certificazioni di frequenza scolastica, per accertare innanzitutto la genuinità delle certificazioni e chi ne abbia effettivamente richiesto il rilascio. Sospende all’esito degli accertamenti la decisione sul deferimento. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di richiedere alla Procura Federale della F.I.G.C. una integrazione delle indagini nei limiti di cui alla motivazione. Sospende all’esito il procedimento. Manda la Segretaria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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