COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 16/05/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 32 – Reclamo A.S. Andora A.S.D. avverso le squalifiche dei calciatori Amarildo Taga fino al 28.2.2014 e Simone Scalmato fino al 30.6.2018. Gara Loano – Andora A.S.D. del 13.4.2018 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 59 del 18.4.2013 D. P. di Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 16/05/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 32 - Reclamo A.S. Andora A.S.D. avverso le squalifiche dei calciatori Amarildo Taga fino al 28.2.2014 e Simone Scalmato fino al 30.6.2018. Gara Loano - Andora A.S.D. del 13.4.2018 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 59 del 18.4.2013 D. P. di Savona. Sulla base delle risultanze ufficiali, il Giudice Sportivo assumeva i seguenti provvedimenti così motivandoli: Simone Scalmato, espulso, squalifica fino al 30.6.2018 – Alla notifica della seconda ammonizione si avvicinava all’arbitro appoggiando la propria fronte sul naso del D.G. Mentre questi indietreggiava lo colpiva con un violento pugno alla mandibola che procurava all’arbitro intenso dolore costringendolo a raggiungere prima gli spogliatoi e successivamente dopo l’intervento della forza pubblica, il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona con ambulanza. Amarildo Taga, espulso, squalifica fino al 28.2.2014 – Espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento si toglieva la maglia da gioco che utilizzava per colpire il volto del D.G. Avverso siffatti provvedimenti si è opposta l’A.S. Andora A.S.D. con rituale reclamo nel quale lamenta l’eccessività delle sanzioni perché irrogate sulla base di un resoconto arbitrale non veritiero; secondo l’istante lo Scalmato avrebbe colpito l’arbitro con una sberla e non con un pugno e il Taga, stizzito dall’espulsione per doppio giallo, si sarebbe tolta la maglia lanciandola in aria senza alcuna intenzione di attingere il direttore di gara. Sostiene, inoltre, la reclamante, anche in sede d’audizione del proprio rappresentante, che comunque i fatti sono stati puniti oltre misura e allega all’istanza alcune sentenze per comportamenti similari più benevolmente giudicati. Chiede perciò una congrua riduzione delle squalifiche dei due tesserati. Osserva la Commissione Disciplinare che dalla lettura degli atti ufficiali, sulla base della quale sono, per regolamento, assunte le sanzioni disciplinari, non si rilevano elementi che possano far ritenere valide le eccezioni proposte. Tali atti appaiono formulati in maniera chiara e univoca, talché agli effetti del giudizio sportivo rivestono valore di prova assoluta che non può essere superata da differenti dichiarazioni di parte. Parimenti non può costituire elemento favorevole al sodalizio reclamante il voler raffrontare i casi impugnati con altri similari puniti in maniera meno pesante: ogni episodio fa storia a sé ed è oggetto di valutazioni assunte dal giudice sulla base di differenti situazioni che non traspaiono dalle relative sentenze. Ciò premesso questo giudicante non può esimersi dal ricordare che nell’irrogazione della sanzione per fatti violenti compiuti da tesserati alla persona dell’arbitro, occorre tener conto di alcune valutazioni atte a superare il concetto, spesso seguito dal primo giudice, di infliggere squalifiche nel massimo edittale previsto dalla norma. Tali valutazioni concernono la tipologia del fatto violento, l’impeto nel commetterlo, la premeditazione, le conseguenze patite dall’arbitro, cioè il danno fisico allo stesso arrecato, e infine anche l’età dell’autore. Nella descrizione del gesto compiuto dal giovane calciatore (infraventenne) Simone Scalmato si evince che questi colpì l’arbitro con un pugno al volto mentre lo spingeva appoggiando la fronte al suo naso provocandogli intenso dolore e costringendolo a recarsi al pronto soccorso della struttura pubblica. Poiché negli atti non è dato trovare l’esito della visita medica riportante la diagnosi e la prognosi, è lecito concludere che il danno subito sia stato di natura transitoria senza ulteriori conseguenze per l’arbitro. Ciò consente alla Commissione Disciplinare di ridurre la squalifica del calciatore a durata più contenuta. Quanto al calciatore Amarildo Taga la sanzione, rapportata al fatto riferito dall’arbitro, appare eccessiva e può pertanto trovare accoglimento la richiesta di riduzione formulata dall’A.S. Andora A.S.D.. Per questi motivi la Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e delibera di ridurre la squalifica del calciatore Simone Scalmato dal 30.6.2018 al 18.2.2017 e quella del calciatore Amarildo Taga dal 28.2.2014 al 30.11.2013. La tassa reclamo, non versata e addebitata in conto, va restituita.
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