COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ACD SEDRIANO Camp. Promozione Gir. G Gara del 21.04.2013 tra Sedriano / Bareggio C.U. n. 62 del CRL datato 02.05.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ACD SEDRIANO Camp. Promozione Gir. G Gara del 21.04.2013 tra Sedriano / Bareggio C.U. n. 62 del CRL datato 02.05.2013 La società ACD SEDRIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale è stato omologato il risultato della gara Sedriano / Bareggio in rigetto del reclamo proposto in primo grado, sostenendo che in tale competizione sarebbe stato impiegato il calciatore BOLLINI Edoardo in posizione irregolare. Secondo la tesi della reclamante, tale giocatore non avrebbe avuto titolo a partecipare alla competizione in quanto non in possesso delle autorizzazioni richieste dall'art. 34 terzo comma NOIF, nonostante avesse compiuto il diciasettesimo anno di età. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, sentita la reclamante osserva: il reclamo è infondato e non può trovare pertanto accoglimento. Ai sensi dell'art. 34 NOIF terzo comma, il calciatore “giovane” può partecipare alle attività agonistiche organizzate dal CR -LND se in possesso di apposite autorizzazioni e pertanto ai fini di una corretta definizione occorre stabilire cosa si intende per giovane calciatore. L'art. 31 NOIF stabilisce che sono qualificati “giovani” i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno. Dal disposto normativo pertanto, coloro che hanno più di 16 anni non sono considerati giovani calciatori. Considerato che l'art. 34 terzo comma NOIF utilizza l'espressione giovane calciatore per individuare i soggetti cui applicare il disposto della norma stessa e che ai sensi dell'art 31 NOIF il BOLLONI Edoardo non può essere considerato giovane calciatore, in quanto ha superato i 16 anni di età, non può essere soggetto ai vincoli ed alle prerogative previste dall'art. 34 terzo camma NOIF. Da ciò consegue che lo stesso aveva titolo per partecipare alla gara di promozione di cui in epigrafe senza necessità alcuna di ottenere la preventiva autorizzazione prevista dal disposto dell'art 34 terzo comma NOIF. Diversamente si arriverebbe alla totale ed incomprensibile conclusione - anche sotto il profilo razionale e sistematico interpretazione delle norme - che anche tutti i calciatori maggiori di anni 16 sarebbero soggetti a siffatta autorizzazione, anche se non sono di fatto e di diritto definibili come giovani calciatori. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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