COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD GERENZANESE Camp. 2° Categoria Gir. M Gara del 21.04.2013 tra Gerenzanese / Folgore Legnano C.U. n. 43 della delegazione di Legnano datato 24.04.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD GERENZANESE Camp. 2° Categoria Gir. M Gara del 21.04.2013 tra Gerenzanese / Folgore Legnano C.U. n. 43 della delegazione di Legnano datato 24.04.2013. La società ASD GERENZANESE ha proposto reclamo avverso la squalifica comminata dal GS al calciatore, TAVELLA Emanuele, per 3 gare lamentando che tale squalifica è eccessiva. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : la decisione del GS deve ritenersi corretta alla luce di quanto affermato dall’arbitro nel proprio rapporto (il Tavella a fine gara è venuto alle mani con un calciatore della squadra avversaria mentre si trovava nello spogliatoio) che, come noto, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Ne consegue che il reclamo proposto non può trovare accoglimento. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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