COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 16/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società US COPIANO CALCIO – Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 07.04.2013 tra Lungavilla / US Copiano Calcio C.U. n. 35 della Delegazione di Pavia datato 11.04.2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 16/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società US COPIANO CALCIO - Camp. 3° Categoria Gir. C
Gara del 07.04.2013 tra Lungavilla / US Copiano Calcio
C.U. n. 35 della Delegazione di Pavia datato 11.04.2013
La società US COPIANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore BRUNI Samuele per quattro giornate della soc. Lungavilla – lamentando che detto calciatore non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara in quanto in posizione irregolare.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : il calciatore BRUNI Samuele risulta essere stato squalificato per quattro gare per somma di ammonizioni e successivo comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, così come pubblicato sul CU n. 35 del 11.04.2013 della Delegazione Provinciale di Pavia, provvedimento adottato in merito alla gara disputata in data 01.04.2013. Il giocatore avrebbe quindi dovuto scontare una giornata di squalifica nella gara immediatamente successiva, per l'effetto dell'automatismo, ed attendere la pubblicazione del provvedimento del Giudice Sportivo per le eventuali giornate di squalifica comminate a maggiorazione.
Da una verifica effettuata presso Delegazione Provinciale di Pavia, si è potuto constatare che BRUNI Samuele non è stato correttamente impiegato nella gara successiva a quella del 01.04.2013, ovvero nella partita di recupero del 03.04.2013. Di talché il giocatore, in attesa della pubblicazione del provvedimento del GS, ha legittimamente preso parte alla competizione del 07.04.2013.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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